“PrestO”. L’imbroglio dei “nuovi” voucher

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Ci siamo. Dal 10 luglio sono tornati i voucher. C’è anche la circolare Inps numero 107 del 5 luglio. Il referendum, per il quale aveva firmato più di un milione di persone, non si è svolto. A marzo il governo Gentiloni ha abolito i voucher, “per non dividere il paese”. Cioè, per evitare un altro 4 dicembre. Invece di confrontarsi con chi aveva promosso quei referendum, il governo ha poi scelto un’altra strada. La commissione bilancio della Camera ha ripescato i voucher con un emendamento alla “manovrina”, presentato dal Pd e approvato anche con il voto di Forza Italia e Lega. Renzi, Berlusconi e Salvini insieme, contro i diritti dei lavoratori. Impossibile modificare il provvedimento: passa con voto di fiducia al Senato (quello che volevano abolire). I fuoriusciti dal Pd hanno scelto di abbandonare l’aula, facendo abbassare il quorum per l’approvazione.

Forse c’è anche un problema di incostituzionalità, ma sta di fatto che i voucher sono tornati. Ora si chiamano “Contratto di prestazione occasionale” (“Cpo” o “PrestO, per Boeri) e “Libretto Famiglia”, LF, a seconda se il lavoro occasionale è a vantaggio della miriade di imprese con meno di cinque dipendenti o di persona fisica. E’proprio quel mondo di piccole imprese che ha fatto esplodere i vecchi voucher. Nel vuoto creato dall’abolizione aveva (ri)scoperto i contratti di lavoro, anche se precari, che però hanno un difetto: costano ai padroni, al contrario dei voucher. Perché con i contratti, anche se precari, i lavoratori diventano soggetti titolari di diritti: ai contributi, alla malattia, alla liquidazione.

I nuovi voucher sono contratti-non contratti. Potranno farne uso professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, imprese del settore agricolo nonché, ebbene sì, quella pubblica amministrazione dove i lavoratori che vanno in pensione non vengono sostituiti. E’ un imbroglio dire “per esigenze temporanee e eccezionali” tra cui lo “svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi”! Non ne possono farne uso imprese nell’edilizia e affini e nell’esecuzione di appalti.

Il compenso minimo non può essere inferiore a 9 euro per ogni ora di prestazione, e l’importo giornaliero non può essere inferiore a 36 euro, pari a quattro ore lavorative anche qualora la prestazione giornaliera dovesse essere inferiore. Da aggiungere 2,90 euro per contributi Inps, e 0,32 euro per Inail.

Non è cambiato nulla: i contributi sono sempre nella Gestione separata dove, si sa, le settimane accreditate dipendono dai contributi versati e non dai mesi lavorati. Il tetto massimo scende a 5mila euro l’anno, con un ulteriore limite di 2.500 euro annui per le prestazioni rese al singolo datore di lavoro. I “prestatori” possono essere pensionati, giovani sotto i 25 anni se studenti, disoccupati, titolari di prestazioni integrative del salario. Anche la durata è limitata: 280 ore all’anno. Superati tali limiti, il rapporto di lavoro viene trasformato in subordinato a tempo pieno e indeterminato. Dovrebbe essere la sanzione più pesante.

Nel settore agricolo possono essere diversi sia la durata che il compenso, dipendendo dal contratto collettivo stipulato con le associazioni sindacali di categoria. Non è possibile fare ricorso al Cpo se il lavoratore è già dipendente o se lo è stato nei sei mesi precedenti la prevista prestazione.

Addio acquisto dal tabaccaio e riscossione quasi immediata: pagherà l’Inps entro il 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione con accredito su conto corrente bancario/postale, o su libretto postale o su carta di credito. Per accedere a Cpo o LF si utilizza l’apposita piattaforma telematica dell’Inps. Per il Cpo i dati vanno comunicati almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione Se questa non dovesse essere resa, la dichiarazione può essere revocata entro le ore 24 del terzo giorno successivo, salvo intervento del lavoratore (e qui libero sfogo alla fantasia sui possibili scenari).

Invece il LF può essere utilizzato solo da persone fisiche per lavori domestici; assistenza domiciliare a bambini e persone anziane con disabilità; per le lezioni private. In questo caso il valore nominale è fissato a 10 euro per prestazioni di durata non superiore a un’ora, di cui 1,65 euro per Inps (sempre gestione separata), 0,25 euro per Inail e 0,10 euro per oneri di gestione. In questo caso i dati vanno comunicati al termine della prestazione lavorativa e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa. E’ un imbroglio. Non si chiamano voucher ma sempre schifezza sono, e il governo di certo non sconfigge così né precariato né lavoro nero. Anzi. 

(Articolo pubblicato sul numero 6 di Reds, foglio di collegamento di Lavoro Società Filcams Cgil)

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