
L’analisi dell’Ufficio del Massimario della Cassazione
Il decreto sicurezza emanato dal governo Meloni ha fatto proprio, scippandolo al Parlamento, un disegno di legge in discussione parlamentare da oltre un anno. Il decreto è stato convertito in legge senza alcuna modifica a seguito della fiducia posta dal governo.
Sia nella fase parlamentare che, soprattutto, dopo la sua trasformazione in atto governativo, il contenuto di questo ennesimo pacchetto sicurezza è stato oggetto di plurime critiche da parte di associazioni di professori di diritto penale, costituzionalisti, avvocatura e persino dell’Associazione nazionale dei magistrati per la sua forte caratterizzazione repressiva, in particolare in relazione alle limitazioni alla libera espressione del dissenso.
L’Ufficio del Massimario della Cassazione, che si occupa dell’approfondimento tecnico-giuridico delle leggi, nella sua relazione del 23 giugno scorso ha evidenziato plurimi potenziali profili di illegittimità costituzionale del decreto.
In primis, quanto al metodo seguito, una decretazione d’urgenza senza i presupposti previsti dalla nostra Carta costituzionale all’articolo 77: la straordinaria necessità ed urgenza dell’intervento governativo. Nessuna ragione è stata indicata dal governo, anche in considerazione del fatto che il testo stava per essere approvato in via definitiva dal Parlamento.
Poi per la violazione, in molte norme del testo di legge, di alcuni dei principi costituzionali cardine in materia penale. Come il principio di extrema ratio della normativa penale, della necessaria offensività, della sufficiente determinatezza della fattispecie incriminatrice, della personalità della responsabilità penale, del finalismo rieducativo della pena, e soprattutto della sua proporzionalità e della sua ragionevolezza.
L’Ufficio del Massimario ha evidenziato come alcune norme tendano a criminalizzare l’esercizio di una serie di diritti civili come la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), la libertà di riunione (art. 17), nonché il diritto di sciopero (art. 40).
Per comprendere i dubbi dei magistrati di Cassazione è sufficiente soffermarsi sulle considerazioni in ordine a due delle norme introdotte dal decreto: il blocco stradale e la rivolta carceraria. Con riferimento al primo, si tratta di una fattispecie che criminalizza la libertà di riunione e la libera manifestazione del pensiero, con l’effetto di incidere profondamente sull’attività di manifestazione del dissenso. Si incriminano indirettamente forme di protesta che, per quanto possano risultare fastidiose, sono forme di espressione di dissenso tipicamente utilizzate per rivendicare alcuni diritti
fondamentali: il blocco stradale è uno strumento utilizzato in occasione di manifestazioni di protesta e in alcune forme di sciopero, soprattutto nel settore della logistica attraverso il blocco delle merci. La nuova norma, secondo l’Ufficio del Massimario, viola il principio di offensività e di ragionevolezza della pena, ma anche il diritto di manifestazione del pensiero e la tutela costituzionale del diritto di sciopero.
In riferimento al nuovo reato di rivolta carceraria (applicabile anche ai migranti irregolari trattenuti nei centri di detenzione amministrativa), la Cassazione osserva come la norma contenga il rischio di criminalizzare condotte di protesta anche non violente, come il rifiuto di obbedire ad un ordine illegale della polizia penitenziaria. La norma criminalizza la resistenza passiva non violenta, dunque non offensiva perché pacifica. Una novità senza precedenti nell’ordinamento penale. Da decenni risulta, infatti, consolidato l’orientamento giurisprudenziale che esclude la riconducibilità all’art. 337 del codice penale delle condotte di resistenza meramente passiva.
Evidenti dubbi di costituzionalità vengono pertanto sollevati nella relazione dell’Ufficio del Massimario in ordine al rispetto del principi di offensività, “essendo difficile immaginare anche sul piano logico una rivolta pericolosa che consista in atti di mera disubbidienza civile”, col rischio di puntare il disvalore del reato “più che in una condotta intrinsecamente offensiva” nel suo soggetto attivo, “il detenuto ‘rivoltoso”, secondo la logica del diritto penale dell’autore.
La relazione dell’Ufficio del Massimario non si limita dunque ad una analisi tecnica del decreto, ma ne evidenzia anomalie e profili di dubbia costituzionalità. Potrà essere utilizzata dai tecnici del diritto, ed in particolare dai magistrati, per fornire una lettura costituzionalmente orientata delle norme ivi contenute, o addirittura per mandare davanti alla Consulta l’intero decreto per carenza dei presupposti di necessità e urgenza, o singole norme per violazione dei primari diritti fondamentali.
La questione della mancanza dei presupposti per la decretazione d’urgenza è già stata presentata presso alcuni tribunali. E sicuramente seguiranno le singole questioni di costituzionalità di specifiche norme.
La lotta contro la deriva autoritaria non è terminata. Dove non sono riuscite la politica e l’opposizione sociale, si spera possa arrivare la nostra Carta costituzionale.
