Un’introduzione e alcune considerazioni. Seconda parte.

Per la prima parte, vedi: https://www.sinistrasindacale.it/2026/01/18/il-progetto-attuale-di-riforma-costituzionale-della-magistratura-di-pietro-peruzzi/

Non è solo – e, allo stato delle cose, non è tanto – la separazione delle carriere che incide in maniera dirompente sull’assetto costituzionale; è, insieme a questa, lo “spacchettamento” dell’organo costituzionale di garanzia della magistratura, il Csm e, al suo interno, della sottrazione della funzione disciplinare, con la creazione della nuova Alta Corte. Questa complessiva frammentazione determina un chiaro indebolimento della magistratura, che in un sistema di divisione dei poteri ha una fondamentale e insostituibile funzione di garanzia nella tutela dei diritti.

Passaggio saliente di questo indebolimento è dato dalla trasformazione del sistema di scelta dei rappresentati della parte giudiziaria dei tre organi (i due Csm e l’Alta Corte): il sorteggio, infatti, è un modo evidente per recidere il collegamento tra i magistrati e i loro rappresentanti in seno al Csm. Occorre sottolineare che un conto è lo svolgimento delle funzioni giudiziarie, cui tutti i magistrati sono riconosciuti idonei a seguito della selezione concorsuale (e a seguito della ulteriore valutazione del periodo di 12 o18 mesi del tirocinio iniziale), nonché a seguito delle periodiche valutazioni di professionalità; altro conto è lo svolgimento delle funzioni di alta amministrazione che svolgono i magistrati eletti consiglieri del Csm, funzioni che richiedono particolari attitudini personali, oltre che professionali, che devono essere rilevate dallo stesso corpo di magistratura, individuandosi all’interno della categoria coloro che appaiono (e si confida si confermino) maggiormente adatti a svolgere tali funzioni. Eliminare la possibilità di scelta, e introdurre un sistema di sorteggio puro, sembra non avere altro scopo (ma certamente ha l’effetto) di indebolire la componente “togata” in favore di quella “laica”; e dunque di indebolire la magistratura nel suo complesso.

La funzione di garanzia del Csm deve essere sottolineata perché il Consiglio non è un’istituzione che assicura un odioso privilegio di “casta”, ma garantisce, in un complesso sistema normativo e regolamentare, che il singolo magistrato, pubblico ministero o giudice, non venga esposto a pressioni interne ed esterne di qualsivoglia tipo.

Occorre infatti sottolineare che il magistrato non gestisce “cose proprie”: egli svolge una funzione giudiziaria che, per definizione, è rivolta alla cura di interessi altrui, assicurando il rispetto delle regole processuali. Non ha e non deve avere alcun interesse a prendere una decisione piuttosto che un’altra, dovendo illuminare la sua scelta con la corretta interpretazione delle regole di diritto, di regola sottoponibili al vaglio di almeno un altro giudice; e, pertanto, qualsiasi possibile fonte di pressione, anche indiretta, sulla sua funzione, è da guardarsi con estrema attenzione e, direi, con sospetto. Non è un caso che la funzione disciplinare, la cui iniziativa può essere fatta da parte politica (il ministero della Giustizia) è stata comunque rimessa dalla Costituzione del 1948 all’esclusiva competenza del Csm stesso.

Anche la creazione di un apposito organo costituzionale disciplinare, l’Alta Corte, si inserisce chiaramente in questo progetto di indebolimento della – sola – magistratura ordinaria. Non possono analizzarsi qui a fondo tutti i profili critici della costituzione di questo nuovo organo, ma devono comunque sottolinearsi quanto meno alcuni aspetti.

Considerando che il Csm in sede disciplinare svolga funzione di giudice (e non di amministrazione), emerge un contrasto con il divieto, costituzionalmente stabilito, di creazione di “giudici speciali” (previsto dall’art. 102 Cost.). Prevedendosi che le decisioni dell’Alta Corte si possano impugnare solo innanzi alla stessa Alta Corte, sia pure in diversa composizione, risulta una evidente frizione con il principio di terzietà.

Non prevedendosi, salvo interpretazioni estensive e incerte, possibilità di impugnazione giurisdizionale (in particolare, presso la Corte di Cassazione), risulta una disparità di trattamento con altre categorie professionali “protette” (cioè caratterizzate dai vari ordini professionali), per le quali invece, dopo l’impugnazione interna all’ordine di appartenenza, è previsto il ricorso giurisdizionale alla Corte di Cassazione.

È agevole intendere che l’ottica riformatrice, indebolendo la magistratura, ne voglia comprimere gli spazi di azione, sulla base di un percepibile senso di insofferenza verso l’autonomia dei magistrati e verso i controlli di legalità che la magistratura ha il compito costituzionale di assicurare, anche nei confronti dei pubblici poteri. Sul punto non può non citarsi l’intervista all’attuale ministro della Giustizia apparsa sul Corriere della Sera il 3 novembre 2025, che ha avuto ampia risonanza mediatica, laddove il ministro dichiara che la riforma “fa recuperare alla politica il suo primato costituzionale. Mi stupisce che una persona intelligente come Elly Schlein non capisca che questa riforma gioverebbe anche a loro, nel momento in cui andassero al governo”, e che vi è l’intento di “far recuperare alla politica quello spazio colmato dalla magistratura”.

Non occorrono particolari citazioni, essendo frequentissimo e, di recente, quasi quotidiano, che esponenti politici, specie di maggioranza, o giornalisti più vicini alla parte politica al governo, muovano critiche alle decisioni giudiziarie in quanto adottate contro quelli che vengono indicati come “interessi della nazione”, persino veicolandole come illegittime o persino illegali, dando l’impressione di voler alimentare una pericolosa campagna di delegittimazione diffusa (solo da ultimo, oltre alle note e ripetute vicende in materia di immigrazione, si ricorda il riferimento da parte di esponenti politici al “sequestro di bambini” in relazione a un delicato provvedimento di collocamento comunitario in ambito minorile; o dei “giudici amici dei ladri” in un recente caso di condanna per omicidio di un ladro/rapinatore in fuga a seguito della reazione – ritenuta dolosa e senza connessione con esigenze di legittima difesa – al previo furto).

Indici oggettivi della citata insofferenza verso il controllo giudiziario, specie nei confronti degli amministratori pubblici, volgendo lo sguardo ai più rilevanti interventi normativi attuati e in discussione, sono costituiti: dall’abolizione del reato di abuso di ufficio, motivato dalla necessità di superare la cosiddetta “paura della firma” degli amministratori pubblici, con il conseguente maggior spazio per l’irrilevanza penale di azioni amministrative illegittime; dal progetto di riforma della magistratura contabile, volto a ridimensionare drasticamente la funzione di controllo della Corte dei Conti sulla spesa di denaro pubblico, arrivando ad incidere su quanto possa essere preteso in restituzione dagli amministratori pubblici condannati, in caso di accertamento di loro responsabilità.

Nel considerare i principali fattori di criticità attuale, non può essere dimenticato il contesto di crisi della democrazia rappresentativa che investe l’Italia come altri paesi del mondo occidentale. Già da tempo è evidente una crisi della funzione legislativa parlamentare: il Parlamento viene infatti spesso ridotto, nelle sue prerogative costituzionali, a svolgere una sostanziale ratifica delle scelte normative del governo (come peraltro avvenuto anche con la riforma costituzionale di cui si tratta), con la difficoltà di attuare riforme organiche condivise e rispondere ai bisogni di tutela emergenti nella società civile; con l’effetto perverso, peraltro, di lasciare che la magistratura (inclusa quella Costituzionale) si trovi costretta a intervenire anche in ambiti privi di chiara scelta normativa (e quindi politica), sulla base di operazioni giuridiche interpretative complesse e suscettibili di opinioni contrastanti.

Oltre alla perdita di funzione del Parlamento, ed a monte di essa, risultiamo oggi in un contesto di crisi di rappresentatività democratica e di partecipazione politica, desumibile dai dati statistici relativi all’interesse politico della popolazione e da quelli di partecipazione al voto delle ultime consultazioni, sia nazionali sia locali. Come ricordato in un recente studio Istat, vi è un collegamento diretto tra decrescita di affluenza alle urne e crescita di sfiducia nelle istituzioni della democrazia rappresentativa e nei partiti politici.

Nell’attuale quadro di crisi democratica, con indebolimento della funzione legislativa del Parlamento in favore della funzione di governo, il progetto di riforma, indebolendo la funzione giudiziaria, presenta seri e rilevanti rischi per la tenuta degli equilibri costituzionali e per la tutela dei diritti.