Il 6 febbraio scorso, con la cerimonia di apertura, hanno avuto inizio le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina e abbiamo già dimenticato che, neppure un mese prima, l’8 gennaio, Pietro Zantonini è morto di freddo sul lavoro, nel lungo turno al gabbiotto di guardiania presso il cantiere dello stadio olimpico del ghiaccio di Cortina.

Soltanto il giorno prima dell’inizio dei giochi, il pomeriggio del 5 febbraio, il Consiglio dei ministri ha approvato, a neanche nove mesi di distanza dal primo, il secondo decreto sicurezza dall’inizio del mandato di questo governo. Sarà pleonastico ribadire che il concetto a cui il decreto fa riferimento non è certo quello di sicurezza sul lavoro, quanto quella idea, da trent’anni dominante nel dibattito pubblico, di “sicurezza come immunità personale rispetto al rischio di essere vittima di reati e inciviltà” (T. Pitch, Il malinteso della vittima).

Il decreto sicurezza 2025 (D.L. 11 aprile 2025, n.48, convertito in L. 9 giugno 2025, n.80) non è certo stato il primo che abbiamo visto nella nostra storia recente, ma, per il metodo di adozione e i contenuti, ha rappresentato, “un salto di qualità – come lo ha definito la costituzionalista Roberta Calvano – nell’aggressione alla legalità costituzionale”.

Vale la pena ricordare ancora che quel decreto è stato il frutto della trasposizione di un disegno di legge che era in discussione da oltre undici mesi in Parlamento e che il governo ha sottratto al dibattito parlamentare il testo, andando ben oltre alla incostituzionale prassi, ormai invalsa, di abuso della decretazione d’urgenza in assenza dei requisiti.

Nei contenuti, il decreto è stato oggetto di espressione di preoccupazione ed allarme da parte di numerosi organismi internazionali (l’Osce, sei special rapporteur dell’ Onu, il Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa). Il mix di moltiplicazione dei reati, repressione del dissenso e criminalizzazione della povertà, aggravio delle pene, misure contro i migranti, costruzione di “nemici”, espansione dell’area di applicazione di misure amministrative non è nuovo, ma il salto di qualità, anche nel merito, è serio e da non sottovalutare. Non solo perché il numero di nuovi reati è altissimo, il quantitativo di anni di pena previsti dalle aggravanti abnorme, perché è denso di norme ideologicamente connotate che rendono punibili anche condotte di resistenza passiva in carcere e nei Cpr e sacrificano bambine e bambini aprendo per loro e le loro madri le porte del carcere anche sotto l’anno d’età.

Il decreto sicurezza del 2025 – come ha affermato Stefano Anastasia nella relazione in apertura del convegno fiorentino “Cinquant’anni di ordinamento penitenziario” il 2 luglio 2025 – presenta un’innovazione nell’indirizzo e nella natura delle politiche di sicurezza: “E’ orientato prevalentemente ed esplicitamente […] alla tutela non genericamente dei cittadini o di alcuni suoi gruppi sociali, ma esplicitamente delle forze di polizia”.

Questa tutela speciale per le forze dell’ordine, gli animali più uguali degli altri di orwelliana memoria, appare ancora più marcata nel nuovo decreto sicurezza 2026, che prevede per gli agenti indagati, se non proprio l’annunciato scudo penale, un diverso binario accelerato: se appare evidente – sulla base di quali elementi? – che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione, il Pm non procede con l’ordinaria iscrizione nel registro degli indagati ma con un’annotazione preliminare, che implica di dover decidere sull’archiviazione entro 30 giorni, salvo la necessità di ulteriori accertamenti, eliminando, dunque, di fatto la possibilità di svolgere indagini approfondite.

Il divario tra cittadine e cittadini comuni e forze di polizia aumenta. Le immagini di Renée Good e Alex Pretti brutalmente assassinati dall’Ice – che nei giochi olimpici in Italia accompagna come forza di sicurezza gli atleti Usa – sembrano sempre meno distanti dalle prospettive nostrane.

Oltre allo scudo penale, il nuovo decreto sicurezza introduce una misura che limita pesantemente il diritto di manifestare: il fermo di prevenzione, ovvero, la possibilità di trattenere per dodici ore le persone ritenute pericolose che stiano per recarsi a una manifestazione. Completano il quadro, poi, le norme sul porto d’armi, le previsioni sulla violenza giovanile, le maxisanzioni amministrative per i promotori di manifestazioni senza preavviso o quelle in cui si devii dal percorso prefissato. Infine, se il precedente decreto già introduceva l’inquietante causa di giustificazione per gli agenti dei servizi segreti che sotto copertura dirigano associazioni terroristiche ed eversive, il nuovo decreto introduce, completando la gamma delle sfumature fosche, la presenza di agenti provocatori sotto copertura nelle carceri.

Un complessivo quadro inquietante in nome di una sicurezza che assume sempre di più le tinte dell’autoritarismo antidemocratico.