
Il 22-23 marzo saremo chiamati al referendum sulla riforma costituzionale di modifica dell’assetto del Titolo IV della Costituzione sull’intero Ordinamento giurisdizionale.
I promotori definiscono la riforma come tesa alla salvaguardia della terzietà del giudice attraverso la separazione della sua carriera da quella del pubblico ministero, e alla limitazione dell’influenza delle “correnti” all’interno del Consiglio Superiore della Magistratura, l’organo costituzionale deputato all’autogoverno del potere giudiziario a garanzia dell’autonomia e indipendenza dagli altri due poteri dello Stato.
Si afferma a) che il giudice penale, chiamato a decidere nel processo tra la tesi della pubblica accusa e quella della difesa dell’imputato, sarebbe impropriamente condizionato dall’appartenere al medesimo ordine del pubblico ministero, ossia dal condividerne il percorso di ingresso e professionale fino alla possibilità di scegliere, negli anni, di diventare esso stesso pubblico ministero e viceversa; b) che il percorso professionale di giudici, penali e civili, e pubblici ministeri su cui interviene il Csm (trasferimenti, aspirazioni a cariche dirigenziali, procedimenti disciplinari) sarebbe condizionato dalla loro appartenenza, o non appartenenza, ai diversi gruppi associativi che concorrono alla elezione dei due terzi dei componenti del Csm, nonché dal peso decisionale del gruppo di appartenenza al momento delle scelte per favorirne l’esito.
Questi due temi trovano consensi in parte dell’avvocatura (il primo) e ragioni storiche nei casi di cronaca (il secondo), ma nessuna di queste ragioni, né i casi di malagiustizia giustificano lo scardinamento dell’assetto che fonda autonomia e indipendenza della magistratura. Non come privilegi di casta, ma come attuazione dello Stato di diritto, ove secondo il principio della separazione dei poteri, la magistratura decide, applicando la legge al caso concreto, garantendo (con l’interpretazione o il ricorso alla Corte Costituzionale) che la norma da applicare non superi i limiti dettati dalla Costituzione e dai Trattati internazionali e motivando la propria decisione.
La riforma non modifica espressamente il principio di indipendenza della magistratura dagli altri poteri (art.104 c.1 Cost.) ma crea le condizioni di fatto per cui non solo i pubblici ministeri, ma anche i giudici (penali e civili) saranno meno protetti da influenze e quindi meno indipendenti e più attenti a non prendere provvedimenti sgraditi alla politica o a chi, detenendo potere, può influire sulla loro serenità di giudizio e sul loro percorso professionale.
I pubblici ministeri costituiranno un corpo separato con un proprio Csm separato (con membri scelti per 2/3 tra soli pubblici ministeri e per 1/3 dalla politica) che si occuperà del loro accesso, delle loro domande di trasferimento o di assegnazione di incarchi direttivi, della loro valutazione e della organizzazione dei loro uffici, e avranno una formazione separata. Questo influirà nella loro formazione culturale, trasformandoli in un corpo autoreferenziale di funzionari pubblici gerarchizzati orientati a prevalere sulla difesa, ottenendo la condanna, e porterà all’abbandono della posizione di terzietà rispetto alla tutela dei diritti finora condivisa con i giudici. E’ quindi prevedibile che si ponga la necessità di indirizzare questa forza accusatoria, e che l’indirizzo possa avvenire o attraverso l’individuazione politica di un catalogo di priorità investigative, o attraverso la riconduzione delle forze di polizia ai diversi ministeri di competenza, lasciando al nuovo pubblico ministero la sola funzione di avvocato dell’accusa.
I giudici (civili e penali) e i pubblici ministeri vedranno il loro percorso professionale e le eventuali incolpazioni disciplinari valutate dal rispettivo Csm e dalla nuova Alta Corte disciplinare, maggiormente condizionate dal peso della politica e in particolare della maggioranza di governo. La quota di magistrati nei due nuovi Csm resta immutata (2/3) mentre diminuisce nell’Alta Corte (3/5), ma è il metodo del sorteggio puro che ne svilisce rappresentatività e qualità di fronte al sorteggio temperato previsto per la componente scelta dal Parlamento, con una forte influenza della maggioranza parlamentare.
L’indipendenza di pubblici ministeri e giudici non è un privilegio di casta ma una garanzia dei diritti di tutti, a partire dai soggetti con meno o privi di potere. Tra tanti esempi possibili: nel mondo del lavoro, con il riconoscimento di tutele sindacali, sicurezza e contrasto all’abuso di manodopera; nel diritto civile, nella limitazione di posizioni contrattuali dominanti o nel riconoscimento di diritti civili e diritto d’asilo o nei limiti a inquinamento e sfruttamento selvaggio del territorio; nel diritto penale, non solo nel perseguire i reati pericolo per la sicurezza, ma anche nel contrasto all’abuso del potere e nella tutela della manifestazione del dissenso non violento.
Per questo, non nell’interesse proprio ma di tutti e della tenuta dello Stato di diritto, la magistratura associata ha deciso di prendere parola.
