La riforma costituzionale della magistratura presenta criticità, ma l’istituzione dell’Alta Corte è sicuramente la parte che disvela le sue effettive finalità. Che non sono neppure tanto mascherate dai promotori della legge di revisione costituzionale. Basta ricordare le parole del ministro di Giustizia che, rivolto alla leader dell’opposizione, si è dichiarato stupito che non vedesse l’utilità del nuovo assetto se la sua parte politica fosse andata al governo. Una magistratura che partecipa a dare attuazione al programma di governo non è quella disegnata dai costituenti, che avevano ben chiaro un assetto che garantisse la separazione tra i poteri dello Stato.

La funzione costituzionale del giudice è quella di tutelare i diritti di tutti da indebite interferenze, anche dello Stato.

Secondo i favorevoli la riforma non assoggetta la magistratura alla politica, dato che non modifica l’art. 104 Cost. che prevede: “La magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere”.

Questo è vero. Vero, però, che l’art. 104 I co. Cost. è una norma di principio, che, al momento, è concretamente reso effettivo da altre disposizioni costituzionali che hanno disegnato il Csm come un organo di governo autonomo. Il Csm, ad oggi, si occupa anche dei procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati.

L’indipendenza dei giudici e dei pubblici ministeri richiede che i magistrati possano confidare di non essere sottoposti a procedimento disciplinare a causa di decisioni o indagini sgradite. Ciò non vuol dire che i magistrati non debbano essere sanzionati quando commettano illeciti, ma è necessario che vengano sanzionati per condotte inadeguate e non per il contenuto tecnico delle loro decisioni. Il sistema disciplinare ha, finora, offerto questa garanzia.

L’azione per gli illeciti disciplinari dei magistrati è esercitata dal ministro della Giustizia e dal procuratore generale presso la Corte di Cassazione, e l’organo giudicante è costituito dalla sezione disciplinare del Csm, composta da sei membri: due membri laici, un giudice di legittimità, un pm e due giudici di merito. Decide a maggioranza, con sentenza. Questa composizione garantisce che la maggioranza sia costituita da magistrati, prevalentemente magistrati giudicanti. Il pm è in netta minoranza nella sezione disciplinare, tanto che può dirsi non vero che i giudici possano essere condizionati nelle loro decisioni in senso favorevole all’accusa perché potrebbero essere giudicati da un organo dove siede anche un pm.

Ebbene, la riforma costituzionale divide il Csm in due diversi organi e trasferisce la competenza disciplinare ad un organo diverso: la Corte disciplinare, un giudice speciale, mentre la Costituzione ne vietava l’introduzione di nuovi.

La Corte sarà composta da 15 giudici: tre nominati dal Presidente della Repubblica, tre estratti a sorte da un elenco compilato dal Parlamento in seduta comune, nove estratti a sorte fra i magistrati che svolgono o abbiano svolto funzioni di legittimità (tre fra i magistrati requirenti e sei fra i magistrati giudicanti). Sono esclusi i magistrati di merito, ossia quelli che conoscono da vicino le difficoltà operative della vita dei tribunali.

La sezione disciplinare dell’attuale Csm è un organo giurisdizionale, le sue sentenze, come tutte le sentenze, sono ricorribili in Cassazione, come previsto dall’art. 111 comma 7 della Costituzione.

Le sentenze della Corte disciplinare saranno, invece, impugnabili “anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Corte” (in diversa composizione). Si tratta di una frizione gravissima fra due norme di rango costituzionale, sottolineata più volte da molti commentatori.

Accanto a queste evidenti gravi criticità, si pone il rilievo principale: siamo davanti ad una riforma al buio. Non sappiamo se saranno previste maggioranze qualificate per la formazione della lista da cui saranno sorteggiati i membri laici, né quale sarà la base quantitativa su cui operare il sorteggio.

Non si sa niente sulla formazione dei collegi giudicanti della Corte disciplinare, rimessi alla legge ordinaria che potrebbe non prevedere una composizione a maggioranza di magistrati.

Riassumendo, giudici e pm separati torneranno ad essere accomunati in un processo disciplinare davanti al medesimo organo di cui non si conosce la composizione.

L’introduzione dell’Alta Corte viene presentata come necessaria per garantire un maggior rigore nella giurisdizione disciplinare nei confronti dei magistrati, ritenuta “in mano alle correnti che proteggerebbero i loro iscritti”. Ma, se il sorteggio risolverebbe tutti i problemi della giustizia eliminando le correnti, una volta sorteggiati i membri togati dei due Csm, perché non mantenere la giustizia disciplinare all’interno degli organi di autogoverno?

Per l’oggi, ricordiamo alcuni dati: da gennaio 2023 a ottobre 2025 su 9mila magistrati sono state emesse 194 sentenze disciplinari con 47% di assoluzioni, 41% di condanne e 25 di non luogo a procedere. Il ministro di Giustizia, che ha potere di impugnazione delle sentenze e che giudica il sistema attuale non sufficientemente severo, ne ha impugnate solo quattro.