Il 30 ottobre 2025 la presidente del Consiglio dei ministri, al Tg1, in orario di massimo ascolto, ha dichiarato: “La riforma che introduce la separazione delle carriere dei magistrati rappresenta un’occasione storica per avere una giustizia più efficiente e più giusta”, ed ha spiegato che si tratta di “norme di buon senso”.

Che la riforma non abbia niente a che vedere con l’obiettivo dichiarato lo hanno peraltro affermato, tra i tanti, smentendo Giorgia Meloni, due autorevoli membri della stessa maggioranza di governo, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio e Giulia Bongiorno, avvocata e presidente della commissione Giustizia del Senato. la quale in particolare ha dichiarato: “Ma chi è che ha detto che questa riforma deve incidere sui tempi e sull’efficienza della giustizia? Un ignorante può pensare una cosa del genere!”.

Quale motivo induce a fare affermazioni così distanti dalla realtà da essere prontamente smentite addirittura dal promotore dell’iniziativa legislativa? Perché, di fronte ad una riforma costituzionale che, modificando ben sette articoli della Costituzione, finisce con lo scardinare le fondamenta dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura, che sono a loro volta funzionali a garantire il principio della separazione dei poteri dello Stato, si parla di tutt’altro?

Manovre diversive, forse legate al fatto che la lentezza dei processi è questione assodata e facilmente comprensibile, oltre che assai sentita dai cittadini, sovente costretti ad aspettare anni per avere una sentenza che riconosca un loro preteso diritto. Sostenere cose difformi al vero rappresenta così una modalità di comunicazione finalizzata a offrire un messaggio positivo sul proprio operato e ottenere il consenso dei cittadini, in vista del referendum confermativo del 22-23 marzo. E poco importa se il contenuto della dichiarazione resa non ha alcuna attinenza al vero.

A ben guardare, non è vero neanche che quella che andremo a votare è la riforma che separa le carriere dei magistrati. In Italia da svariati anni, da ultimo con la riforma Cartabia del 2022, sono stati introdotti progressivi e sempre maggiori limiti al passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente, e viceversa (una sola volta in carriera, nei primi dieci anni, e comunque cambiando il distretto in cui andare ad operare), al punto che con la disciplina vigente soltanto lo 0,4% ogni anno chiede di farlo. Siamo in presenza, quindi, di una modifica costituzionale che interessa un numero risibile di magistrati.

Una riforma costituzionale doppiamente inutile, visto che la separazione delle carriere c’era già, e visto che, per eliminare anche quello 0,4%, era sufficiente una legge ordinaria, come ha avuto modo di chiarire già un quarto di secolo fa la Corte Costituzionale con la sentenza n. 37/00.

Ma non è così, dichiarano ancora i sostenitori del Sì, la separazione deve essere fatta perché si deve adeguare la Costituzione al rito accusatorio introdotto con il nuovo codice di procedura penale nel 1989, e così superare un modello, quello della unità delle carriere, che risale ad una legge fascista.

Ma anche questa affermazione non risponde al vero. L’unità delle carriere risale infatti ad un periodo antecedente al fascismo, per la precisione allo Stato liberale. E i padri costituenti l’hanno soltanto ribadita, con l’intenzione espressa nei lavori preparatori di garantire, in concreto, l’indipendenza dell’intera magistratura dal potere politico, creando a tale fine un unico organo di garanzia, il Consiglio superiore della magistratura, di nomina elettiva, che è proprio quello che oggi si vuole eliminare.

E poi, non si può fare a meno di osservare come non si sia mai visto che una Costituzione vada modificata perché la si deve adeguare alla legge introduttiva del rito accusatorio, e quindi ad una legge ordinaria. Casomai si deve fare l‘esatto contrario.

La riforma costituzionale serve a rendere il giudice realmente terzo, dicono ancora i sostenitori del Sì, visto che oggi è appiattito sulle richieste del pubblico ministero. E per sostenere le proprie ragioni citano errori giudiziari, vicini o lontani, veri o falsi, quasi come se la riforma costituisse lo strumento per evitarli. Magari lo fosse, l’errore giudiziario è l’incubo quotidiano di qualsiasi magistrato che, certamente, non può ritenersi meno preoccupato sapendo che in Italia c’è una percentuale di errori assai inferiore a quella dei paesi in cui le carriere sono separate.

Sta di fatto che la percentuale di sentenze assolutorie, nel nostro paese, è di poco inferiore al 50%, un dato statistico davvero formidabile per smentire la tesi sbandierata, e mai provata, della dipendenza del giudicante dalla pubblica accusa.

Quanto poi alla terzietà del giudice, va detto che essa è un obiettivo fondamentale che il legislatore ha ritenuto di dovere perseguire attraverso una serie di norme processuali, che hanno previsto che colui che deve giudicare non potrà mai essere chi ha condotto le indagini o chi ha già, in una qualunque delle fasi processuali, anche solo incidentalmente, valutato quel medesimo fatto.

Ancora, chi sostiene il Sì afferma che il sorteggio dei membri del Consiglio superiore della magistratura, l’organo di rilevanza costituzionale presieduto dal Presidente della Repubblica e posto a presidio dell’autonomia e indipendenza della magistratura, e con una sezione autonoma competente a valutare le violazioni disciplinari, servirebbe ad evitare le degenerazioni correntizie venute alla luce negli anni passati, in particolare in materia di progressione in carriera e di designazione dei capi di alcuni grandi uffici giudiziari.

Non spiegano, i sostenitori della riforma, come la soluzione proposta – lo spacchettamento dell’attuale organo di autogoverno in due Csm distinti, uno per i giudici e uno per i pm, e inoltre la creazione di un’Alta Corte, competente a decidere sulle questioni disciplinari dei magistrati – oltre che a triplicare le già ingenti spese di esercizio dell’organo esistente, potrà servire ad eliminare il peso delle correnti e dell’Associazione nazionale magistrati, il soggetto attraverso il quale esse si esprimono in maniera collettiva.

Anzi è facile ipotizzare un effetto eguale e contrario: il consigliere estratto a sorte sarà infatti più facilmente avvicinabile e influenzabile, slegato come è dal corpo elettorale che non gli ha conferito un mandato e al quale deve rispondere delle proprie azioni.

La verità è che non si comprende come la magistratura, che è un ordine e non un apparato amministrativo, possa essere esautorata del diritto di elettorato attivo e passivo, della possibilità di scegliere, secondo le affinità anche ideali e culturali personali, i magistrati da eleggere, per comporre l’organo di garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza del potere giudiziario dal potere esecutivo.

L’idea di rompere l’equilibrio disegnato dai padri costituenti per affidare al caso, seppur per i soli membri togati (giacché per i membri di nomina politica viene pensata una estrazione “truccata”, visto che essi dovranno essere estratti a sorte in una lista di nomi, non è chiarito quanto ampia, indicata dal Parlamento, a seguito di elezione che, salvo ripensamenti in sede di adozione dei decreti delegati, verrà fatta a maggioranza semplice), significa umiliare e svilire la rilevanza dell’organo e porre in discussione l’idea stessa di autogoverno della magistratura.

Una costruzione giuridica che costituisce un unicum nel panorama dell’Unione europea, e che lascia fortemente temere una prevalenza e una marcata capacità di condizionamento da parte della componente di nomina politica rispetto a quella dei magistrati che è stata voluta integralmente rimessa al caso. Una situazione quest’ultima che, specialmente in sede disciplinare, davanti all’Alta Corte, contribuirà a rendere il giudice più solo, più intimorito, più burocrate, meno disposto ad adottare decisioni potenzialmente scomode o ispirate ad interpretazioni magari meno scontate, ma maggiormente aderenti al dettato costituzionale o alle norme sovranazionali vigenti.

Un panorama decisamente preoccupante e che pare minare nel profondo l’assetto della magistratura e i valori della autonomia ed indipendenza, pensati non quale privilegio di casta ma quale presidio dei diritti dei cittadini davanti alla legge.

La cortina fumogena creata intorno alla compagna referendaria del Sì, la polarizzazione dei temi in discussione, non sulla essenza delle norme che si vogliono modificare ma sulla contrapposizione tra destra e sinistra, le tante falsità e imprecisioni che vengono propagandate, la strumentalizzazione delle singole vicende processuali per affermare le proprie ragioni indipendentemente dal merito della sentenza criticata, rendono questa campagna referendaria cruenta, lacerante, divisiva per il paese.

L’invito è a leggere la riforma e, senza pregiudizio politico o partitico, provare a coglierne, pur nella difficoltà dei temi trattati, la vera essenza.

Chi scrive ritiene che, così facendo, ci si potrà forse convincere delle buone ragioni di chi sceglierà di votare No.