Per due mesi ci siamo occupati di giustizia, di principi costituzionali di separazione dei poteri nell’ordinamento democratico, in particolare di come difendere l’indipendenza della magistratura, cioè la separazione del potere giudiziario dai poteri legislativo ed esecutivo.

L’argomento che sto per affrontare avrebbe potuto ingenerare confusione e quindi ho pensato bene di aspettare prima di scrivere queste righe.

Dal 2014, prima come presidente del Comitato di garanzia interregionale Sud eletto al XVII Congresso, poi come componente del Comitato di garanzia nazionale rieletto nei congressi successivi, faccio parte dei nostri organismi disciplinari, tanto da esserne oggi il membro “anziano” del Cgn.

La nota che segue, essendo vincolato da un dovere di riservatezza sui procedimenti – anche su quelli passati – e per rispetto della nostra organizzazione, non farà riferimento ad alcun accadimento particolare, ma conterrà solo riflessioni di principio e di metodo.

Prima di tutto lo Statuto della Cgil non prevede alcuna divisione di “poteri”. I Comitati di garanzia esercitano una “funzione”, ma noi probiviri siamo a tutto titolo dirigenti della Cgil, eletti al pari dei componenti dell’Assemblea generale e del Collegio Statutario nel Congresso nazionale confederale.

Il nostro fine primario è tutelare l’organizzazione, intervenendo laddove si ravvisino violazioni dello Statuto, dei regolamenti attuativi e del Codice etico da parte di singoli iscritti. Di quello che facciamo rispondiamo, come qualsiasi altro organismo dirigente, al Congresso. Condivido convintamente questa impostazione: la Cgil non è uno Stato, è una libera associazione di lavoratrici e lavoratori.

L’introduzione del Codice etico nel 2019 ha segnato un passaggio importante e innovativo nella storia dell’organizzazione, temperando il primato del collettivo sui singoli, perché pone al centro la persona, ma conferma – se ne è accorta anche l’intelligenza artificiale! – che il suo compito è “garantire che l’immagine e l’operato dell’organizzazione rispettino la collettività” cosicché l’agire sindacale sia “trasparente, democratico e inattaccabile, ponendo un forte accento sulla sobrietà e sull’integrità morale dei propri rappresentanti”.

Ma come ogni altra associazione, la Cgil è tenuta a rispettare ed applicare quanto previsto dal Codice civile nel rapporto tra associati. Alcune modifiche nella legislazione riguardanti il rapporto di lavoro nelle organizzazioni sindacali e una giurisprudenza che identifica – impropriamente a parere di chi scrive – i partiti e i sindacati ad aziende, temperano la nostra funzione di probiviri, imponendoci vincoli che nello Statuto non ci sono.

I Comitati di garanzia, per la modalità di elezione – dal Congresso – e per i requisiti richiesti per farne parte (nessuno tranne l’iscrizione alla Cgil e presumibilmente l’esperienza e la conoscenza dell’organizzazione), possono essere condizionati anche oltre il necessario e il giusto dalla necessità di salvaguardare l’immagine della organizzazione e la sua funzionalità: i nostri procedimenti non sono processi, non stabiliscono alcuna “verità” giudiziaria e l’unico argine ad un eventuale strapotere nostro, o prima ancora degli esecutivi (le segreterie), sta nel Codice etico a cui tutti i dirigenti sono moralmente, per l’appunto, vincolati.

Tocca al Collegio statutario vigilare sulla corretta interpretazione dello Statuto. Di fatto, il Collegio statutario potrebbe stravolgere lo Statuto, cambiandolo nei fatti, attraverso “interpretazioni autentiche”. Contro questo non ci sarebbe appello.

Nella lettera dello Statuto e nei regolamenti non c’è, ad esempio, la destituzione dei segretari per interruzione del rapporto fiduciario con il segretario generale, né il vincolo di mandato per i dirigenti eletti rispetto alla mozione congressuale nelle cui liste siano stati eletti.