Negli ultimi giorni il diritto di sciopero è tornato all’attenzione dei media europei e internazionali, grazie a due sentenze storiche della Corte internazionale di giustizia (Cig) e del Comitato europeo dei diritti sociali (Ceds). Due pronunce che hanno rafforzato la protezione giuridica dell’azione sindacale: da un lato il parere della Cig dell’Aja ha riconosciuto formalmente il diritto di sciopero come parte integrante della Convenzione 87 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (Oil); dall’altro la decisione del Ceds di Strasburgo ha condannato l’Italia per violazione della Carta sociale europea.

Due interventi diversi ma convergenti, che segnano un passaggio cruciale nel consolidamento delle libertà sindacali in una fase caratterizzata, in molti Paesi, da crescenti restrizioni al conflitto sociale e all’azione collettiva dei lavoratori. Basta guardare l’Indice dei diritti sociali elaborato annualmente dalla Confederazione sindacale internazionale (Csi) – per il 2026 pubblicato il 1° giugno – e la situazione che ne emerge: un quadro preoccupante di peggioramento generalizzato delle condizioni di lavoro a livello globale e di attacco senza precedenti nei confronti della democrazia e dei diritti sindacali. Il diritto di sciopero è in cima alla lista degli obiettivi attaccati dai governi autoritari e di estrema destra.

La pronuncia della Cig chiude una controversia aperta nel 2012 dal Gruppo dei datori di lavoro dell’Oil, secondo cui il diritto di sciopero non rientrerebbe fra i diritti coperti dalla Convenzione 87. Per oltre 70 anni, infatti, la Commissione di esperti per l’applicazione delle convenzioni e la Commissione sulla libertà sindacale avevano sostenuto che il diritto di sciopero costituisce un corollario essenziale della libertà di associazione sindacale. Ora quella interpretazione riceve la piena legittimazione del massimo organo giudiziario dell’Onu.

Per la Cgil, impegnata in prima linea nella necessità di ricorrere a una pronuncia della Corte, si tratta di un passaggio storico, che rafforzerà la posizione di lavoratori e sindacati anche davanti ai tribunali nazionali. Nel contesto italiano, ciò significa anche, ad esempio, la possibilità di considerare le precettazioni degli scioperi nei trasporti ad opera del ministro Salvini come possibile oggetto di esame da parte della Commissione norme dell’Oil.

Il pronunciamento assume un valore ancora più significativo nel contesto globale di crisi del multilateralismo e indebolimento delle istituzioni internazionali.

Si tratta di un successo in primis per la Csi, poiché il parere restituisce certezza giuridica e credibilità al sistema internazionale degli standard del lavoro. Luc Triangle, segretario generale della Csi, lo ha definito “un momento importante per la giustizia sociale e per la credibilità del diritto internazionale del lavoro”.

Anche la rete internazionale di giuristi del lavoro Ilaw, molti dei cui giuristi hanno seguito il dossier sin dalla sua genesi, ritiene che il parere diventerà uno strumento fondamentale davanti ai tribunali costituzionali, alle corti del lavoro e agli organismi regionali per i diritti umani, rafforzando le contestazioni contro divieti di sciopero, criminalizzazione dell’attività sindacale e licenziamenti legati all’azione collettiva.

Il parere arriva poco dopo la pronuncia del Ceds che ha bocciato l’Italia per violazione della Carta sociale europea in materia di diritto di sciopero, accogliendo il reclamo presentato dall’Usb contro la legge 146/1990 sui servizi pubblici essenziali. La decisione, adottata il 10 settembre scorso e resa pubblica in questi giorni, individua tre violazioni delle garanzie previste dall’art. 6 della Carta: l’estensione eccessiva della nozione di “servizi pubblici essenziali” e l’inclusione di settori come musei, cure termali, taxi e mense scolastiche, eccedendo i limiti compatibili con il diritto europeo; l’obbligo di comunicare preventivamente la durata dello sciopero con almeno dieci giorni di anticipo, che, secondo Strasburgo, altera l’equilibrio tra le parti consentendo al datore di lavoro di neutralizzare preventivamente l’efficacia dell’astensione; il cosiddetto “distanziamento oggettivo” e i periodi esclusi – festività, partenze estive, eventi pubblici – giudicati sproporzionati soprattutto quando applicati a settori che non possono essere considerati essenziali in senso stretto.

La decisione europea mette in discussione l’intera architettura normativa e amministrativa costruita negli anni sulla limitazione del diritto di sciopero in Italia. E si inserisce in un quadro internazionale in cui le istituzioni giuridiche sovranazionali stanno riaffermando con forza che le libertà sindacali costituiscono diritti fondamentali protetti dal diritto internazionale.

Dall’Aja a Strasburgo emerge un messaggio comune: il diritto di sciopero non può essere considerato una concessione subordinata alle esigenze della governance economica o dell’ordine pubblico, ma resta uno strumento essenziale della democrazia e della tutela collettiva del lavoro.