Da legittima difesa a offesa legittimata - di Silvia Manderino

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Il testo approvato la Senato mette in discussione i principi della democrazia costituzionale nella tutela dei beni della persona. 

L’approvazione al Senato del Ddl che modifica l’istituto della legittima difesa mette in discussione i principi della democrazia costituzionale nella tutela dei beni della persona, a cominciare dal bene della vita.

Nelle aule di giustizia sono pochi i casi problematici in tema di legittima difesa; proprio quei casi sono però assurti a simbolo per giustificare l’ “urgenza” di un intervento legislativo che, in realtà, rischia di produrre danni rilevanti ai fondamenti dello Stato costituzionale di diritto.

“La difesa è sempre legittima”: è lo slogan più usato per motivare una “riforma” che fomenta con messaggi ingannevoli insicurezze, emozioni, paure diffuse nell’opinione pubblica. La legittimità della difesa, disciplinata all’articolo 52 del codice penale, è sempre subordinata alla necessità della difesa (occorre un’aggressione ingiusta in atto), e alla proporzione tra l’aggressione in atto e la reazione difensiva di chi è aggredito.

Questi sono i capisaldi che oggi vengono stravolti dal Ddl appena approvato al Senato; si tratta di un intervento pericoloso per la convivenza civile, un temibile avvicinamento alla tesi nordamericana della “Castle Doctrine”, secondo la quale il cittadino è re nella propria casa, libero di fare fuoco su chiunque senza invito vi faccia ingresso.

Di seguito le principali modifiche approvate dal Senato il 23 ottobre scorso. Viene introdotto l’avverbio “sempre” nel 2° comma dell’articolo 52 (lo slogan diventa legge): si rafforza così una presunzione legale di proporzione tra offesa e difesa. Un nuovo 4° comma introduce nei casi di aggressione domiciliare una presunzione legale di tutti i requisiti della legittima difesa, necessità della difesa e proporzione tra offesa e difesa.

Viene così sancito il principio secondo cui agisce sempre per legittima difesa colui che reagisce all’intrusione posta in essere con violenza o con minaccia di uso di armi o di altri mezzi: un’impunità disposta per legge, anche quando il pericolo poteva essere affrontato con comportamenti alternativi leciti o con modalità meno lesive. Si vuole così trasformare in fatto lecito un comportamento che non lo è, prevedendo l’assoluzione ex ante del suo autore non perché incolpevole, ma perché ha commesso un fatto che l’ordinamento considera lecito.

Si tratta di una aberrazione giuridica, oltre che di civiltà, che trova un primo immediato ostacolo nelle norme internazionali (articolo 2 Convenzione europea diritti umani, Cedu), per le quali la vita (la vita di tutti) è diritto fondamentale, e l’uccisione per legittima difesa è consentita solo quando l’uso della forza sia assolutamente necessario.

La riforma riguarda anche l’“eccesso colposo” (articolo 55 codice penale): una ulteriore presunzione legale esclude la responsabilità penale di chi reagisce in situazioni di minorata difesa, o in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto.

La previsione di presunzioni ex lege rivela lo scopo di questa riforma: togliere spazio alla valutazione dell’autorità giudiziaria, impedirle di accertare la rilevanza penale di fatti lesivi di beni fondamentali, incolumità personale e vita.

I fautori della modifica si proponevano peraltro, veicolando l’inganno nell’opinione pubblica, la radicale immunità dall’indagine penale a carico di chi, ferendo o uccidendo, invochi la legittima difesa: ma il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale sancito dalla nostra Carta è, e rimane, garanzia fondamentale della democrazia costituzionale.

Ciò nonostante, l’introduzione di presunzioni di legge in materia di legittima difesa è un campanello d’allarme doveroso per chi ha a cuore la salvaguardia della convivenza civile. Tanto più se si considera la novità nel frattempo introdotta nella legislazione nazionale.

Mentre si preparava la “riforma” della legittima difesa, l’Italia (per ora unico tra i paesi europei) ha recepito una direttiva Ue con Decreto legislativo numero 104 entrato in vigore il 14 settembre 2018, che amplia le maglie in materia di armi prevedendo, tra l’altro, l’aumento delle armi detenibili, la mera denuncia via e-mail della disponibilità, l’esonero dall’obbligo di informare i conviventi sulla presenza di armi in casa.

Creare un “far west”, legittimando una licenza di uccidere allo scopo di ottenere consensi fondati su immaginarie paure, è un grave pericolo per la comunità civile. Ci sono volute poco più di tre ore per licenziare al Senato il Ddl sulla legittima difesa.

Quando il testo approderà alla Camera, ci si aspetta che ogni mezzo sia utilizzato per impedire che un’ abnormità diventi legge dello Stato, compromettendo irrimediabilmente diritti e rapporti civili fondati sulla Costituzione repubblicana.

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