Difesa “legittima”, costituzionalità dubbia - di Sara Nocentini

Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva
 

Lo scorso 28 marzo il Senato ha approvato il d.d.l. “Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa”. La legge è stata promulgata dal Presidente della Repubblica il 26 aprile.

La legge si colloca nello stesso contesto di enfatizzazione mediatica e politica sull’esistenza di un pericolo concreto per la sicurezza domestica dei cittadini, contesto che aveva condotto alla riforma del 2006. Riguarda soltanto la legittima difesa nell’abitazione o in luoghi di privata dimora, compresi quelli ove vengano svolte attività commerciali, professionali ed imprenditoriali. In tutti gli altri “luoghi”, per l’operatività della scriminante, è ancora necessaria la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 52, I comma del Codice penale (pericolo attuale di un’offesa ingiusta per sé o per altri, e necessità e proporzionalità della difesa).

L’intento del legislatore è quello di proteggere - ad ogni costo - la vittima dell’intrusione, inasprendo notevolmente le pene previste per i reati più comunemente commessi in occasione della violazione del domicilio (furto in abitazione, rapina semplice o aggravata), e allargando l’ambito di impunità per chi, aggredito, si sia attivamente difeso.

All’articolo 52 vengono inserite due presunzioni legali assolute: al comma 2, quella di proporzionalità tra offesa e difesa quando quest’ultima sia posta in essere per respingere l’intrusione nel domicilio; al comma 4, quella secondo cui la difesa è sempre necessaria se posta in essere in risposta ad un’intrusione compiuta con “violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica”.

Esse pongono non pochi problemi di legittimità costituzionale. In primo luogo, in riferimento al bilanciamento tra diritti inviolabili della persona, quando la reazione non sia volta a difendere l’incolumità personale bensì i beni presenti nel domicilio. In questi casi, ritenere operante la scriminante significherebbe sacrificare il diritto alla vita e all’incolumità personale dell’aggressore in favore del diritto all’inviolabilità del domicilio della vittima. In secondo luogo, in relazione all’articolo 2 della direttiva della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo la quale la necessità del ricorso alla forza deve essere puntualmente accertato, e non presunto.

Una ulteriore modifica ha riguardato l’articolo 55 del Codice penale che, nella nuova formulazione, prevede l’esclusione della punibilità per chi abbia commesso il fatto eccedendo i limiti della difesa (ad esempio uccidendo un intruso non armato), se questi si trovi in uno stato di cosiddetta minorata difesa (e cioè in particolari circostanze di tempo, di luogo, personali o di età - articolo 61, comma 1, numero 5 del Codice), o “in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto”.

Anche questa modifica normativa si presta a derive incostituzionali: laddove interpretata alla lettera, in ragione del fatto che in ogni violazione di domicilio è insita la sussistenza di “particolari circostanze di fatto” e di una qualche alterazione psichica per chi la subisce, la norma potrebbe condurre alla conclusione che, in ogni caso di intrusione nel domicilio, l’eccesso di difesa sia sempre giustificato.

Di tali problematiche si è reso conto il presidente Mattarella che, all’atto della promulgazione della legge, ha inviato un comunicato ai presidenti delle Camere e al presidente del Consiglio, suggerendo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 55, che attribuisca al concetto di “grave turbamento” una portata obiettiva, ed evidenziando le proprie perplessità in merito alla conformità alla Costituzione degli articoli 3 e 8 della riforma.

Tuttavia, se il comunicato può rappresentare un utile indizio per l’interpretazione da attribuire alle disposizioni modificate, esso non è idoneo a costituire un limite effettivo alle derive innocentiste della nuova norma, in favore di chi, da vittima della violazione di domicilio, divenga autore di un fatto di reato lesivo dell’incolumità altrui.

Ad avviso di chi scrive, l’operatività della scriminante non può che essere ancorata a valutazioni fattuali concrete (quelle di cui al I comma dell’articolo 52), e non a presunzioni di carattere generale e astratto che hanno come rischio principale quello di legittimare, rendendoli non punibili, comportamenti abnormi, ingiustificati e, a loro volta, meritevoli di punizione. E tale conclusione non può certo mutare solo in ragione del fatto che l’offesa sia compiuta in un luogo piuttosto che in un altro.

Nell’esercizio dei poteri attribuitigli dalla Costituzione, il capo dello Stato avrebbe dunque potuto (e dovuto) rimettere il testo di legge alle Camere, affinché queste procedessero ad una nuova deliberazione, più rispettosa dei principi fondamentali del nostro ordinamento, perché il testo letterale della normativa non necessariamente (anzi difficilmente) si presta ad un’interpretazione costituzionalmente orientata.

©2024 Sinistra Sindacale Cgil. Tutti i diritti riservati. Realizzazione: mirko bozzato

Search