Ccnl somministrazione. Continuità occupazionale, rappresentanza, sostegno al reddito - di Davide Franceschin

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Il 15 ottobre è stato firmato il testo definitivo del Ccnl per i circa 500mila lavoratori somministrati. L’ipotesi di accordo siglata a dicembre 2018 è stata approvata dalle assemblee, con la partecipazione al voto di 20mila interinali.

Il contesto in cui è avvenuta la trattativa ha determinato i risultati e modificato le priorità inizialmente definite dalla piattaforma. Infatti durante il confronto è stato approvato il cosiddetto “decreto dignità”, che ha radicalmente modificato le modalità con cui si assume in somministrazione. Prima del decreto il settore era caratterizzato da rapporti di lavoro a termine spesso brevi e reiterati, in quanto la legislazione permetteva la totale libertà per le imprese di assumere a termine, quasi senza vincoli.

Con l’introduzione del vincolo delle causali (seppur dopo 12 mesi e comunque al primo rinnovo) le durate dei rapporti di lavoro si sono allungate e, in particolare sulle mansioni più professionali, si è verificata una consistente trasformazione a tempo indeterminato, con le agenzie che a fine anno si assesteranno su circa 100mila persone. È utile precisare che tali trasformazioni a tempo indeterminato con le agenzie non sono in cosiddetto “staff leasing” ma rapporti di lavoro a tempo indeterminato con missioni a termine presso l’impresa utilizzatrice, bypassando di fatto le causali.

Una ricaduta pesante del decreto è l’elevato turn over sulle postazioni di lavoro meno professionali, determinando per centinaia di migliaia di persone la perdita della continuità occupazionale, seppur a termine.

Il rinnovo del Ccnl ha provato a dare risposte alle persone “stabilizzate”, definendo percorsi formativi durante il lavoro, l’aumento dei sostegni nelle fasi di transizione e ricollocazione (portando le indennità a 1.000 euro mensili), e aumentando le ore di formazione finalizzate alla ricollocazione. Per le persone assoggettate al turnover si è aumentato il sostegno al reddito aggiuntivo alla Naspi fino a 1.000 euro, e si è stabilito il diritto, per coloro che lo richiedono, ad entrare in percorsi formativi e di ricollocazione gratuiti. Inoltre si è aperta la possibilità di contrattare a livello di sito la continuità occupazionale, incentivando tramite accordo decentrato le trasformazioni a tempo indeterminato per coloro che dopo 10 mesi di lavoro a temine sono a rischio turnover. Si è definita una clausola sociale che prevede diritti al confronto e continuità occupazionale.

Per l’intera platea si sono migliorate sensibilmente le prestazioni integrative della bilateralità di settore in materia sanitaria, di sostegno alla genitorialità, di diritto allo studio per i lavoratori e propri figli, ecc.

Importante e innovativo il capitolo sui diritti sindacali: si sancisce in via definitiva il diritto dei lavoratori a riunirsi e ad effettuare le assemblee nel luogo di lavoro, e non in locali messi a disposizione dalle agenzie, e il diritto ad avere bacheche sindacali sul luogo di lavoro. Si rafforza il diritto ad avere rappresentanti sindacali nei luoghi di lavoro entrando in maniera più organica all’interno del sistema di certificazione della rappresentanza prevista dal testo unico firmato con Confindustria. Nidil lavorerà nei prossimi mesi per eleggere in maniera diffusa rappresentanti sindacali dei somministrati nei vari siti produttivi.

Il nuovo scenario della composizione dei lavoratori in somministrazione e delle opportunità definite dal rinnovo del Ccnl pone sfide inedite a Nidil e alle categorie che rappresentano i lavoratori diretti. Non avendo come controparte diretta le aziende utilizzatrici, le rappresentanze dei somministrati per discutere, contrattare, approfondire carichi di lavoro, turni, ecc., e in caso di contrazione dei volumi produttivi dovranno necessariamente interfacciarsi con le rappresentanze dei lavoratori diretti, per evitare che le crisi si scarichino sempre prioritariamente sui “precari”.

Succede troppo di frequente che contrattazioni su premi, organizzazione del lavoro, modulazione degli orari, vedano i somministrati come spettatori non partecipanti. E troppo spesso, per garantire flessibilità alle imprese, si firmano accordi di prossimità derogatori senza la stabilizzazione dei precari. È purtroppo prassi diffusa evitare di aprire gli ammortizzatori sociali in presenza di somministrati, con l’obiettivo di scaricare su di loro la riduzione dei volumi, pur sapendo che per il settore il fondo di solidarietà sostitutivo della cassa integrazione è utilizzabile solo in presenza di ammortizzatori aperti dall’utilizzatore.

Per scongiurare le divisioni tra lavoratori che svolgono le stesse mansioni e hanno l’applicazione degli stessi contratti di lavoro, sarà necessario l’intreccio consapevole tra rappresentanze. È anche parte fondamentale della sfida della contrattazione inclusiva, che è tale se ha alla base il riconoscimento reciproco e paritetico dei diritti. Una sfida difficile ma obbligatoria per ricomporre il lavoro.

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