Il contratto a tutele crescenti di nuovo all’esame della Consulta (e alla Corte di Giustizia Ue) - di Lorenzo Fassina

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La Corte d’appello di Napoli, con due ordinanze distinte ma contemporanee, ha investito sia la Corte Costituzionale che la Corte di Giustizia Ue della questione di conformità a Costituzione e alle regole dell’Unione europea della disciplina del jobs act (contratto a tutele crescenti) in caso di licenziamenti collettivi illegittimi. La Corte si è posta il problema della normativa sanzionatoria applicabile al licenziamento: la lavoratrice era infatti tutelata in forma minore rispetto ai “colleghi” anch’essi licenziati che, in ragione della data di assunzione (antecedente al 7 marzo 2015), potevano rivendicare la reintegra nel posto di lavoro.

Il giudice partenopeo, inserendosi quindi nell’attuale “dialogo tra le Corti”, ha ritenuto di effettuare (per la prima volta in Italia) un doppio rinvio investendo entrambe le Corti del giudizio di legittimità riguardante i due concorrenti e diversi sistemi di tutela. Il rinvio alla Corte Costituzionale avviene esattamente un anno dopo la valutazione della diversità di tutela approntata dal jobs act con riferimento al licenziamento individuale (Corte Costituzionale 194/2018), e la Corte napoletana critica la soluzione adottata dalla Consulta che aveva “salvato” il jobs act richiamando il fluire del tempo come elemento sufficiente per giustificare una diversa tutela. Per il giudice di Napoli sono rilevanti soprattutto due profili: la disparità di trattamento e l’inefficacia della tutela accordata dal jobs act da una parte, la violazione di norme fondamentali dell’Unione dall’altra.

Sotto il primo profilo si afferma che il fluire del tempo non assume una concreta rilevanza nel caso dei licenziamenti collettivi: in tale tipologia di licenziamenti la Corte di appello afferma infatti che il tempo viene “congelato”. L’ordinanza critica inoltre la disciplina sotto il profilo della effettività della tutela, che non viene ritenuta in linea con la Carta Sociale e con le norme dell’Unione. Con riguardo, invece, alla violazione di norme fondamentali dell’Unione, i principi di parità ed effettività della tutela vengono considerati anche nella loro dimensione euro unitaria, in quanto la loro violazione assume rilevanza con riferimento alla materia dei licenziamenti collettivi anche nel diritto dell’Unione.

Nella seconda ordinanza, sollevata innanzi alla Corte di Giustizia, la Corte di appello di Napoli sottopone nuovamente a critica il jobs act sulla base dei seguenti parametri della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione (Cdfue): articolo 20 (parità di trattamento); articolo 21 (non discriminazione); articolo 30 (tutela avverso licenziamenti); articolo 34 (tutela all’accesso a sistemi di previdenza); articolo 47 (diritto ad un rimedio efficace), valorizzando strumenti di interpretazione propri del diritto dell’Unione (ed in particolare le cosiddette “Spiegazioni” allegate alla Carta dei Diritti fondamentali). La Corte di appello “dialoga” con la precedente ordinanza del Tribunale di Milano del 5 agosto 2019, integrandone il contenuto, nella quale - tra l’altro - la Cgil e la Filcams sono presenti direttamente al fine di sostenere le ragioni di una lavoratrice.

La Corte è pienamente consapevole di porsi in contrasto con la sentenza della Corte Costituzionale 194/18 che, con riferimento al licenziamento individuale, aveva ridotto le decisioni del Comitato Europeo ad una mera “opinione autorevole ma non vincolante”, rivalutandone le decisioni che invece assicurano una tutela effettiva e piena. Sulla base di un articolato sviluppo argomentativo, la Corte di appello offre una lettura dell’articolo 30 della Carta come limite di intervento delle legislazioni nazionali, tenute ad applicare il diritto alla tutela avverso un licenziamento, in una cornice europea caratterizzata da specifici livelli di effettività ed efficacia sia con riferimento ai rimedi apprestati dall’ordinamento (art.47), sia con riferimento anche al diritto di accesso alle prestazioni assistenziali (art. 34). La parità di trattamento (art. 20) viene, infine, valorizzata come parametro europeo applicabile in fattispecie omogenee anche nei giudizi tra privati.

Il doppio rinvio costituisce una novità assoluta anche a livello di altri paesi, e incide negli equilibri fra massime autorità giudiziarie. La sentenza della Corte di Giustizia, che probabilmente per la prima volta in Europa consentirà di affrontare un caso di diretta applicazione dell’articolo 30 della Cdfue, potrebbe avere, in caso di accoglimento, effetti dirompenti sui diversi ordinamenti basati su tutele deboli del posto di lavoro, in quanto la decisione, qualunque sia l’esito, avrà una efficacia generalizzata.

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