Il jobs act censurato dal Comitato per i diritti sociali del Consiglio d’Europa - di Maria Gabriella Del Rosso

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Il Comitato per i diritti sociali del Consiglio d’Europa ha accolto il reclamo della Cgil sull’inadeguatezza del D.lgs 23/2015 (parte dei provvedimenti del jobs act) in relazione alla Carta Sociale Europea (art.24), che sancisce la tutela del lavoratore a fronte di un licenziamento illegittimo. Il Comitato rileva l’inadeguatezza della normativa italiana, anche dopo le modifiche introdotte dal “decreto dignità” (D.L.87/2018) del governo gialloverde, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 194/2018.

In sostanza il Comitato ha rilevato che gli strumenti dell’attuale legislazione italiana per risarcire il lavoratore a fronte di un licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo, che nella maggior parte dei casi sono meramente economici, non realizzano una tutela adeguata. Che può essere garantita solo reintroducendo la sanzione della reintegra nel posto di lavoro o, in alternativa, un risarcimento del danno adeguato alle gravi conseguenze che il licenziamento provoca non solo dal punto di vista della perdita patrimoniale, ma anche dal punto di vista del diritto al lavoro, nei suoi aspetti di dignità della persona nel contesto lavorativo, sociale e familiare.

Questi concetti erano già stati espressi nella motivazione della sentenza della Corte Costituzionale 194/2019, che ha fatto un excursus dell’evoluzione storica e giuridica delle tutele accordate al lavoro nell’ambito della Costituzione, realizzate in gran parte nella legislazione degli anni ’70,’80 e ’90 e nel c.d. diritto vivente, ovvero nell’interpretazione delle Corti di legittimità e dei giudici di merito, ma poi progressivamente smantellate nei decenni successivi.

Questo fino ad arrivare al jobs act che ha realizzato il primato del diritto dell’impresa, allargando a dismisura il concetto espresso del primo comma dell’art.41 della Costituzione (“l’iniziativa economica privata è libera”) a scapito del secondo comma (“non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”) e del terzo comma (“la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata ai fini sociali”).

Anche la Corte Costituzionale aveva richiamato l’art.24 della Carta Sociale Europea nell’abolire l’automaticità del risarcimento a seguito di licenziamento ingiusto legata alla mera anzianità di servizio. Ma la Corte non è andata oltre, perché vincolata dalle ordinanze dei giudici di merito che avevano sollevato la questione di illegittimità costituzionale solo sotto questo profilo. Peraltro la Corte ha dettato precisi indirizzi al legislatore nel senso di ripristinare il diritto del e al lavoro, così come concepiti nella Costituzione.

Dunque dal Comitato di Strasburgo un’altra picconata al jobs act, come giustamente rileva la Cgil, presentatrice del reclamo accolto.

Altre ordinanze di rinvio alla Corte Costituzionale sono state pronunciate da giudici di merito sotto altri profili (in particolare in tema di licenziamenti collettivi che danno luogo, in base all’art.10 del D.lgs 23/2015, solo ad un risarcimento anche se violate le procedure della trattativa sindacale o i criteri di scelta dei lavoratori).

Ma il complesso normativo denominato jobs act contiene altre numerose norme in danno ai diritti dei lavoratori. Basti richiamare la previsione della sua applicazione (art.1, comma 3) laddove l’azienda, in virtù di assunzioni successive al 7 marzo 2015 superi i 15 dipendenti, anche ai lavoratori assunti precedentemente, che vengono così a perdere anche le tutele previste nella legge 92/2012 (legge Fornero), già più limitate rispetto all’originario art. 18 legge 300/1970. Oppure l’art.1, comma 2 che stabilisce che, in caso di conversione del rapporto di apprendistato o a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, dopo l’entrata in vigore del D.lgs 23/2015 si applica la disciplina di quest’ultimo, anche se il rapporto era sorto prima del 7 marzo 2015. Oppure, ancora, l’abolizione, ad opera dell’art.3, comma 1, D.lgs 81/2015 del divieto di adibire il lavoratore a mansioni inferiori, prima previsto dall’art.2103 Codice Civile, in presenza di “modifica degli assetti organizzativi aziendali che incida sulla posizione del lavoratore” (formulazione generica che dà spazio ad abusi del datore di lavoro). E si potrebbe continuare a lungo.

Peraltro la centralità della tutela del lavoro in tutti i suoi aspetti non può essere affidata solo a interventi della giurisprudenza di merito e di legittimità. Deve essere il legislatore, in un’ottica anche latamente di sinistra, a recepire gli indirizzi cui si è fatto cenno, e porre in essere l’abolizione di gran parte delle norme retrive introdotte dal jobs act con conseguente violazione, anche in termini civilistici, della tutela del contraente più debole sancita in via generale dall’ordinamento, e tradotta nel diritto del lavoro con il principio dal “favor lavoratoris”.

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