Dopo la sentenza di Bologna, la lotta dei riders continua - di Gabriella Del Rosso

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In caso di violazione di diritti sindacali da parte della aziende che impiegano riders, si applica l’articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori: lo ha stabilito un decreto del giudice del lavoro di Bologna depositato il 30 giugno scorso. Si è così compiuto un altro passo avanti nel riconoscimento delle tutele per questi lavoratori, pur nel panorama ancora variegato degli orientamenti della giurisprudenza.

Il caso è paradigmatico in relazione alla repressione della condotta antisindacale: Assodelivery, associazione di riferimento delle imprese di Food Delivery, ha firmato il 15 settembre scorso un Ccnl con Ugl Riders, in pendenza di trattativa promossa dal ministero del Lavoro con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per la stipula di un contratto collettivo. L’Ufficio Giuridico del ministero, con nota del 17 settembre, aveva censurato tale contratto perché definiva il rapporto di lavoro dei riders come autonomo, mentre la qualificazione giuridica del rapporto è demandata al giudice e non all’autonomia sindacale.

A seguito di tale contratto, Deliveroo Italy ne ha imposto l’accettazione da parte di tutti i riders, condizionando a tale accettazione la continuazione del rapporto lavorativo. I sindacati Nidil, Filt e Filcams Cgil di Bologna hanno presentato ricorso ex articolo 28 dello Statuto, assumendo di essere gli organismi locali più rappresentativi e pertanto che il comportamento della azienda si palesava gravemente discriminatorio, sia per la lesione del diritto alla consultazione informata ed al coinvolgimento dei sindacati dotati di maggiore rappresentatività, sia per la lesione del ruolo e dell’immagine nei confronti dei propri iscritti.

I sindacati chiedevano pertanto la disapplicazione del contratto, l’ordine di attivare effettive procedure informative e di consultazione, la dichiarazione di inefficacia delle risoluzioni contrattuali a danno dei lavoratori che si erano rifiutati di aderire all’accordo firmato con Ugl (che, tra l’altro, aveva ricevuto anche un supporto economico da parte dell’azienda). Deliveroo Italy deduceva l’inapplicabilità dell’articolo 28 per essere i riders lavoratori autonomi e pertanto il difetto di legittimazione attiva dei sindacati ricorrenti.

Il giudice ha ritenuto infondata la tesi aziendale, in virtù della tutela della Costituzione ai diritti sindacali (articoli 39 e 40) da rapportare, nella fattispecie, alla tipologia contrattuale delineata dall’articolo 2, comma 1, del D. lgs n.81/2015 che stabilisce la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Pur ritenendo che la sommarietà del rito di cui all’articolo 28 non consentisse l’approfondimento della qualificazione giuridica dei rapporti lavorativi, tuttavia il giudice bolognese ha rilevato che, all’esito della sommaria istruttoria propria del rito, fosse emersa la personalità della prestazione, la empirica continuità della medesima, incentivata dal committente, l’etero-organizzazione dell’esecuzione, anche nella modalità, tipizzata dall’articolo 2 del D. lgs n.81/2015, dell’impiego di piattaforme digitali.

D’altra parte, osserva il giudicante, l’articolo 28 non è solo una norma procedurale, e il citato articolo 2, comma 1, del D. lgs n.81/2015 non esclude espressamente le norme procedurali applicabili al lavoro subordinato, ma soprattutto perché individua beni giuridici da tutelare, di rilevanza costituzionale, e mira a reprimere, mediante uno strumento processuale di particolare efficacia, qualunque comportamento, non tassativamente individuato, che leda i beni tutelati. Inoltre, osserva il giudice, “i comportamenti da reprimere hanno sovente natura plurioffensiva, in quanto i beni tutelati non appartengono esclusivamente all’organizzazione sindacale, ma anche al singolo lavoratore. Appare innegabile che il diritto alla libertà e all’attività sindacale ed il diritto di sciopero siano diritti propri anche del singolo lavoratore e proprio per tale tipologia di diritti è stata individuata la fattispecie del diritto individuale ad esercizio collettivo”.

Fatte queste premesse, il giudice ha accolto il ricorso delle categorie Cgil, rilevando che l’Ugl era privo della rappresentatività nazionale necessaria ai fini derogatori ai sensi degli artticoli 2 e 47-quater del D. lgs n.81/2015, e pertanto il tentativo di Deliveroo di subordinare la prosecuzione del contratto con i riders all’accettazione dei termini previsti dal contratto stipulato con Ugl, pena la risoluzione del rapporto, era palesemente illegittima. Ha quindi dichiarato l’illegittimità dell’applicazione ai riders del contratto sottoscritto con Ugl Riders, ha ordinato all’azienda di astenersi dall’applicare detto contratto, e ha dichiarato altresì il carattere discriminatorio e antisindacale del recesso intimato a chi si era rifiutato di aderire a tale contratto e ne ha ordinato la reintegra nel posto di lavoro.

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