
Particolare risonanza mediatica è stata data a una recente sentenza del Tribunale del lavoro di Torino, emessa nei confronti di Glovo lo scorso agosto, a seguito di un ricorso presentato da un rider. In realtà, la sentenza non segna alcun avanzamento significativo nei diritti dei rider.
La causa nasce dal ricorso presentato da un lavoratore al quale, a seguito di un precedente giudizio, era stata riconosciuta la natura subordinata del rapporto di lavoro. Non si tratta, dunque, di una sentenza che stabilisce nuovi diritti per i lavoratori autonomi, ma di una pronuncia che conferma un principio già assodato dalla giurisprudenza: il Dvr (documento di valutazione dei rischi), che le aziende sono tenute a redigere, non è un pro forma, ma costituisce un tassello fondamentale dell’obbligo del datore di garantire un ambiente di lavoro salubre e sicuro, che non può ridursi a un mero elenco generico di possibili rischi lavoro-correlati ma va redatto tenendo conto della particolare tipologia dell’attività svolta e delle concrete modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. Da quel documento, poi, devono discendere tutte le misure di prevenzione del rischio che l’azienda è tenuta ad adottare.
La sentenza, verificata l’inadeguatezza del Dvr di Deliveroo, ha accolto parte delle richieste avanzate dal lavoratore, intimando all’azienda di introdurre l’obbligo di fermare l’attività lavorativa nella fascia oraria indicata e nelle giornate che presentano le condizioni meteorologiche previste dall’ordinanza della Regione Piemonte, l’obbligo di fornire quali dispositivi di protezione individuale una mascherina anti-smog e abbigliamento adeguato alle varie condizioni atmosferiche, crema solare, borraccia termica, acqua e un kit di pronto soccorso, oltre all’obbligo di individuare un luogo di riparo idoneo, in città, in caso di pioggia intensa o grandine. Il giudice ha, inoltre, intimato alla società di garantire accesso a servizi igienici, anche tramite convenzioni con esercizi commerciali.
Se la sentenza di Torino aggiunge poco al tema dell’estensione dei diritti dei rider in materia di salute e sicurezza, vale la pena fare il punto della situazione, perché ancora vi sono nodi irrisolti, che fanno sì che diritti formalmente garantiti dalle norme di legge siano, nei fatti, inesigibili per questa categoria di lavoratori. Con l’unica eccezione di Just Eat, che li assume come lavoratori subordinati, il resto degli operatori inquadra i propri rider come lavoratori autonomi.
Nel 2019, insieme all’introduzione del divieto di pagamento a cottimo dei lavoratori delle piattaforme e l’obbligo di garantire loro una retribuzione oraria, la legge ha inoltre previsto l’obbligo per i committenti di garantire tutte le tutele previste dal Testo unico su salute e sicurezza anche ai rider inquadrati come autonomi. Tuttavia, i gestori delle varie piattaforme hanno trovato il modo di aggirare questi obblighi attraverso un’interpretazione del concetto di orario di lavoro opinabile, secondo la quale costituisce orario di lavoro esclusivamente il tempo che l’algoritmo stima per effettuare la consegna, dall’accettazione dell’ordine alla sua consegna, non il tempo effettivamente impiegato dal rider, né, tanto meno, il tempo di attesa dell’ordine e il tempo utilizzato dopo la consegna per riavvicinarsi al luogo dell’attesa della chiamata successiva.
Con questo escamotage, formalmente i committenti individuano nel contratto di lavoro la retribuzione oraria che andrà corrisposta ai rider, ma questa sarà corrisposta esclusivamente in ragione della durata stimata delle singole consegne effettuate dal rider all’interno del turno di lavoro, con buona pace dei tempi di attesa e di ritorno a un punto più centrale per aggiudicarsi la commessa successiva. Non solo, per rendere sempre più oneroso per i lavoratori intentare una causa per il riconoscimento della subordinazione, alcune piattaforme esplicitamente riconoscono al rider, nel contratto di lavoro, la facoltà, durante il turno, di accettare consegne anche da parte di altri operatori, così da poter sostenere che effettivamente di lavoro autonomo si tratta, non sussistendo neanche il vincolo dell’esclusività del committente, peraltro neanche all’interno della fascia del turno accettato dal lavoratore.
La stessa interpretazione del concetto di orario di lavoro viene opposta dai gestori delle piattaforme a fronte delle richieste di apertura di infortunio presentate dai rider, nei casi non poco frequenti di incidenti. Ricevuta dall’Inail la richiesta di apertura del sinistro, capita che l’azienda neghi il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro sulla base del fatto che, nel momento dell’incidente, il rider non stesse effettivamente effettuando una consegna ma stesse facendo ritorno, sua sponte, a un punto di attesa più propizio per l’assegnazione da parte dell’algoritmo del successivo ordine, negando, quindi, che in quel preciso momento il lavoratore stesse rendendo la prestazione lavorativa o adempiendo a una direttiva aziendale.
Come si vede, per i rider la strada è ancora lunga e in salita.
