
La truffaldina legge elettorale della maggioranza ha concluso il suo iter parlamentare nel modo peggiore, ovvero a colpi di voti di fiducia. Per la Meloni, una volta accantonato il “premierato” che avrebbe richiesto una modifica del testo costituzionale esponendola al rischio di una nuova bocciatura nel successivo referendum, non vi era altra strada per proseguire il suo disegno di sovvertimento dell’impianto democratico della nostra Repubblica.
Ma né questa approvazione, né la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica, pone fine alla lotta contro una legge incostituzionale. C’è ancora una strada da percorrere e verrà percorsa: quella dei ricorsi presentati il 26 ottobre nelle Corti di Appello in tutta Italia per sollevare questioni di incostituzionalità, con l’obiettivo di raggiungere la Corte Costituzionale ed ottenere un suo pronunciamento in materia.
I tempi sono decisivi. Infatti nei palazzi del potere ormai si respira aria di elezioni anticipate. Del resto, in particolare dopo l’impossibilità di uscire dalla procedura di infrazione a causa dello sfondamento per un decimale del 3% del rapporto fra deficit e Pil, restano pochi margini per elargire prebende pre-elettorali di una certa consistenza nella prossima legge di bilancio da parte del governo. Nello stesso tempo le più recenti previsioni dicono che il limite del 3%, visto l’andamento del tutto carente della crescita economica e quindi dell’aumento del Pil, probabilmente verrà sfondato anche nel prossimo anno.
Intanto la sofferenza sociale cresce e con essa la mobilitazione e la protesta, come attestano la riuscita della manifestazione della Via Maestra di sabato 17 ottobre, le lotte studentesche e giovanili – al di là delle polemiche sulle forme che queste assumono – e l’appuntamento congiunto tra sciopero europeo degli studenti e sciopero generale proclamato dal palco di piazza del Popolo dal segretario generale della Cgil.
Se la situazione dovesse dunque precipitare verso elezioni a primavera, bisogna fare di tutto perché si giunga a un pronunciamento dei tribunali entro gennaio ed a quella della Consulta prima della data del voto. Se infatti quest’ultima dovesse avvenire dopo, non avrebbe la possibilità, anche in caso di giudizio pienamente negativo, di invalidare le elezioni già avvenute e provocare quindi uno scioglimento del Parlamento. Lo abbiamo già visto nel caso del “porcellum”, dichiarato incostituzionale senza comportare alcun effetto sulla composizione del Parlamento eletto con quella legge. Come si può leggere nella sentenza 1/2014 della Corte, questa “non tocca in alcun modo gli atti posti in essere”. E’ quindi necessario, come detto anche nella conferenza stampa dello stesso 26 ottobre dalla “Rete per un voto libero ed uguale”, che la presentazione dei ricorsi sia accompagnata e sostenuta da una mobilitazione popolare e dell’opinione pubblica, attraverso dibattiti, incontri, presidi, manifestazioni in grado di esprimere con nettezza ed evidenza il sostegno della società civile a questa iniziativa assunta per via giudiziaria non essendo altra strada percorribile per raggiungere la Corte Costituzionale.
E’ bene precisare subito che la firma apposta con molta celerità in calce alla legge, determinandone la promulgazione, da parte del capo dello Stato non significa affatto un’assoluzione della stessa dai numerosi vizi di incostituzionalità che la caratterizzano, poiché il capo dello Stato ha il potere di respingere la promulgazione di una legge solo in caso di “manifesta incostituzionalità” della medesima, restando alla decisione della Corte Costituzionale, contro cui “non è ammessa alcuna impugnazione” (art.137 terzo comma Cost.), il giudizio finale sulle questioni di incostituzionalità sollevate.
Sia qui detto per inciso e in modo sommario che la Corte può accogliere i ricorsi (anche con tecniche additive, sostitutive o interpretative) oppure modulare nel tempo gli effetti della propria decisione. La rapidità con la quale il Presidente della Repubblica ha promulgato il “melonellum” – dopo avere esercitato la cosiddetta moral suasion sul governo per smussare i punti più indigesti – non rappresenta quindi alcuna cedevolezza nei confronti dello schieramento governativo e anzi può favorire una tempistica più veloce per raggiungere la Consulta.
I punti di incostituzionalità insiti nel “melonellum” sono più di uno. Ma prima di elencare i principali va presa sul serio la dichiarazione a più riprese ripetuta nel corso del dibattito parlamentare dagli esponenti della maggioranza, in particolare da quelli del partito della Meloni. Come già prima accennato è stato apertamente dichiarato che la finalità di questa legge elettorale, il suo carattere centrale e indispensabile nella strategia della attuale maggioranza consiste nel sovvertimento dell’attuale ordine istituzionale per costruire quella che viene chiamata la “Terza Repubblica”. Se attribuiamo a queste parole il loro peso siamo di fronte alla manifesta intenzione di cambiare nella sostanza e nel profondo un regime, quello democratico, con un altro di stampo fortemente autoritario, che possiamo chiamare post-democrazia o democratura come più ci aggrada, ma che nulla ha più da spartire con la Repubblica nata dalla Resistenza e con la sua Costituzione. E tutto ciò viene fatto attraverso non una o una serie di leggi costituzionali, che i referendum popolari hanno in ben tre occasioni respinto a larga maggioranza – nel 2006 la “riforma” voluta da Silvio Berlusconi, nel 2016 quella di Matteo Renzi per arrivare a quella del 2026 della Meloni – ma con una legge ordinaria, perché tale è la legge elettorale. Il grado delle leggi viene completamente rovesciato. E al popolo viene così sottratto il diritto di esprimersi con un referendum che invece sarebbe stato possibile, praticamente inevitabile, non ricorrendo la maggioranza approvativa dei due terzi in seconda votazione in ciascuna delle due camere (art.138 terzo comma Cost.). Infatti, per quanto l’articolo 75 Cost. non escluda le leggi elettorali dal novero di quelle sottoponibili a referendum abrogativo, la richiesta di quest’ultimo è sottoposta a vincoli stringenti da parte della stessa giurisprudenza costituzionale, poiché l’esito del referendum non può comportare un vuoto legislativo in una materia decisiva per la vita di un sistema democratico, come è quella elettorale, e allo stesso tempo non può risultare manipolativo della legislazione vigente fino ad assumere i caratteri che sarebbero propri di un referendum propositivo che però non è previsto dal nostro ordinamento costituzionale.
Tra gli elementi di incostituzionalità più evidenti del testo licenziato dalle camere, con pressioni e ricatti finora mai visti sugli stessi componenti della maggioranza – fino a porre delle vedette in aula per sorvegliare il movimento delle dita sui tasti con cui si esprime il voto, con grave vanificazione del regolamento parlamentare sul voto segreto – vi è certamente il limite del 42% raggiunto il quale la coalizione vincente può fruire di un premio di maggioranza che la porta fino al 57 e virgola per cento. Siamo lontani dalla stessa “legge truffa” del 1953 e più vicini alla legge Acerbo di mussoliniana memoria. Nel primo caso il premio di maggioranza scattava solo per chi raggiungeva effettivamente il 51% dei consensi, nel secondo caso, anche se con limiti più bassi, la maggioranza parlamentare era assicurata in modo del tutto non corrispondente alla effettiva rappresentanza. E così fa il “melonellum”, dove la distorsione fra maggioranza nelle camere ed effettiva rappresentanza raggiunge livelli inusitati che possono garantire allo schieramento vincente di mettere le mani sulle principali istituzioni di garanzia costituzionali, ovvero l’elezione del Presidente della Repubblica e la nomina di cinque membri della Corte Costituzionale che dovrebbero avvenire nel corso della prossima legislatura.
L’obbligo di proporre esplicitamente il futuro presidente del Consiglio al momento della presentazione delle liste costituisce una evidente violazione delle prerogative del capo dello Stato cui compete il conferimento dell’incarico alla formazione di un governo. Per risolvere l’evidente contrasto con il dettato costituzionale, la maggioranza è ricorsa all’escamotage di richiamare l’articolo 92 Cost. che contiene, nel secondo comma, il potere di nomina in capo al Presidente della Repubblica del presidente del Consiglio. Ma l’effetto, voluto, di condizionamento delle scelte del capo dello Stato resta evidente.
Le preferenze previste per l’elettore a fronte di un capolista bloccato, per il quale non vale il principio della rappresentanza di genere non superiore al 60% dei componenti l’assemblea parlamentare, non soddisfano affatto precedenti pronunciamenti della Corte Costituzionale e rappresentano una presa in giro, nonché una più che certa diminuzione della presenza femminile tra gli eletti.
Il voto smette così di essere libero e uguale e come se non bastasse è pure disinformato. Il cittadino non conosce i componenti del listone che entrano nel premio, perché nella scheda ne vengono citati solo alcuni. Non solo, ma può capitare che eletti con preferenza, le tre che possono essere date, siano poi costretti nei conteggi finali a lasciare il posto a chi viene inserito nel listone. L’esito del voto con preferenza diventa così imponderabile. Si crede di votare per una/o e in realtà alla fine ci si accorge di avere eletto un’altra/altro perfettamente sconosciuti.
Infine vale la pena di sottolineare che il ricorso al voto di fiducia su questa legge è in chiaro contrasto con l’art.72 Cost. che prevede che la procedura normale di discussione e approvazione debba avvenire sempre per le leggi elettorali.
E se questi ed altri argomenti non convincessero la Corte Costituzionale? Allora l’unica strada resta sconfiggere le destre nelle prossime elezioni, qualunque sia la legge elettorale.
