Un disegno di legge proposto dal Cnel.

L’Assemblea del Cnel del 25 settembre scorso ha approvato all’unanimità il Ddl 22/2026, una proposta di legge volta a rafforzare le tutele, la trasparenza e la tracciabilità del lavoro penitenziario. Questa proposta è il risultato di un approfondito lavoro di un apposito tavolo, denominato ‘governance e quadro normativo’, costituito all’interno del Segretariato permanente per l’inclusione lavorativa, sociale ed economica delle persone private della libertà, coordinato da Giuseppe Caputo (Università di Firenze, Altro Diritto) e Denise Amerini (Cgil), realizzato grazie al fondamentale contributo ed apporto delle tre confederazioni sindacali. La delibera formale dell’atto è stata pubblicata il 1° ottobre 2026, ed è il settimo disegno di legge all’interno del programma Cnel ‘Recidiva Zero’.

L’iniziativa punta a contrastare il fenomeno del lavoro invisibile, non tutelato e non correttamente e compiutamente contrattualizzato all’interno delle carceri, allineando il lavoro penitenziario ai normali standard contrattuali regolati dalla legge e dai contratti collettivi.

Il provvedimento approvato si compone di un unico articolo, che introduce un nuovo comma all’articolo 20 della legge 354 del 1975, il 13 bis, che prevede la forma scritta del rapporto di lavoro dei detenuti e degli internati e ne individua il contenuto, richiamando gli obblighi di comunicazione già previsti dal decreto legge 510 del 1966, dispone che l’amministrazione penitenziaria assicuri la conservazione della documentazione relativa ai rapporti di lavoro e ne garantisca l’accessibilità al lavoratore detenuto o internato ai fini dell’esercizio dei diritti retributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali.

Prevede, infatti, l’introduzione dell’obbligo di tracciare ogni fase del rapporto d’impiego (assunzione, proroga, trasformazione, cessazione) attraverso i canali dei servizi competenti, e assicura al detenuto l’accesso a tutta la documentazione che riguarda il rapporto di lavoro, la conoscibilità immediata dei propri diritti, dei doveri e delle specifiche contrattuali applicate, garantendo certezza retributiva, previdenziale, assicurativa e assistenziale.

In questa prospettiva, la proposta è coerente con il processo di normalizzazione del lavoro penitenziario, con la funzione rieducativa della pena e con l’esigenza di garantire la trasparenza del rapporto di lavoro. Un lavoro non tracciato, privo di contratto scritto o non comunicato ai servizi competenti, rischia infatti di produrre lavoro solo formalmente riconosciuto ma sostanzialmente invisibile.

L’obiettivo dichiarato del Cnel è abbattere la recidiva dal 68% al 2%, come, dai dati a disposizione, si realizza quando c’è lavoro vero in carcere. È sicuramente questo un obiettivo importante da perseguire, ma la proposta di legge approvata va oltre: interviene per garantire il rispetto della Costituzione, del valore e del ruolo che questa dà al lavoro. Il lavoro è elemento cardine della rieducazione ed è elemento fondante del nostro ordinamento costituzionale fin dall’articolo 1.

La Costituzione non fa differenza fra lavoratori detenuti e non, tutela il lavoro in tutte le sue forme: per questo, in carcere deve perdere ogni carattere afflittivo, di sfruttamento, di minore riconoscimento, e stabilire pari dignità e pari diritti.

Anche la giurisprudenza costituzionale, così come la Corte Edu, ha ripetutamente affermato la formale equipollenza del lavoro penitenziario con il lavoro libero, ed il fatto che sia finalizzato alla rieducazione non implica di per sé alcuna deroga alla comune disciplina giuslavoristica e previdenziale. Eppure, ancora oggi permangono differenze importanti. La non completa declinazione di tutele e diritti mette in discussione proprio il progetto inclusivo di rieducazione e reinserimento sociale che deve attuarsi attraverso il lavoro: la natura educativa del lavoro penitenziario deriva dal fatto che si ripropone il vincolo di subordinazione proprio dei normali rapporti di lavoro, dal fatto che sia accompagnato dalle comuni tutele contrattuali. Solo riconoscendo piene tutele e concreti diritti, la persona ristretta può riconoscersi appieno come lavoratore.

Come organizzazione sindacale non possiamo accettare che i diritti dei lavoratori siano declinati in maniera diversa a seconda di chi è la persona che svolge quel lavoro, del luogo in cui questa si trova. La loro negazione è un’ulteriore afflizione. Se vogliamo che davvero una persona ristretta possa riconoscersi come lavoratore portatore di diritti, passare dalla condizione di detenuto lavoratore a quella di lavoratore detenuto, dobbiamo mettere al centro la persona, i suoi diritti, la sua dignità, e non permettere che prevalga quel pensiero che oggi appare predominante per cui le persone ristrette possono, addirittura devono, avere diritti inferiori.

La proposta di legge approvata si muove in questa direzione.