La riforma stravolge il principio della separazione dei poteri e riduce la rappresentatività del Parlamento.

La lunga campagna referendaria è condotta su più binari dal “No”, anche a Firenze un Comitato unitario raccoglie molte associazioni e partiti, e organizza fin dalla scorsa primavera incontri e dibattiti con giuristi ed esperti; da settembre sono diventati frequenti anche i confronti con sostenitori del “Sì”. È solido il sostegno accademico al “No”, e fra i più autorevoli toscani ci sono i professori Ugo De Siervo, Paolo Caretti, Stefano Merlini, Giovanni Tarli Barbieri, Stefano Grassi, Rolando Tarchi, Roberto Romboli e altri ancora.

Il carattere dei confronti pubblici consente di evitare superficialità in stile ministeriale, o toni urlati da confronto televisivo, e dimostra la disponibilità, l’ansia dei relatori di entrare in presupposti, contenuto e conseguenze delle modifiche. L’associazione dei Giuristi Democratici, formata da “pratici” del diritto, si cimenta in tale compito in tutta Italia; a Firenze ha voluto anche organizzare per il 14 novembre prossimo, al Parterre, una discussione pubblica, aperta a tutti, ma in cui a parlare sono anzitutto avvocati.

Il riferimento essenziale dei Giuristi Democratici è il costituzionalismo democratico, nucleo dell’evoluzione delle costituzioni moderne di cui la Carta del 1947 è una punta avanzata. Per questo nella nostra discussione vorrei che partissimo da un netto rifiuto di una modifica che, con l’aiuto dell’Italicum, stravolgerebbe il principio di separazione dei poteri, e ridurrebbe drasticamente la rappresentatività del parlamento. Cambiando quasi tutta la II Parte della Carta, il legislatore si arroga un potere “costituente” che, come ci ricorda Ferrajoli, è negato a qualunque parlamento in quanto potere “costituito”, appunto, dalla costituzione che lo regola.

È inoltre decisivo svelare un duplice inganno: a) L’elezione diretta del premier, quindi un mutamento della forma di governo di cui non si è minimamente discusso per la pretesa di separare, nel dibattito parlamentare e mediatico, costituzione e legge elettorale, così che restasse in ombra la necessità di contrappesi e garanzie; b) Una legge elettorale che, con un meccanismo premiale tipico delle elezioni di cariche monocratiche, determinerebbe composizione e maggioranza di un’assemblea elettiva che così avrebbe, ad esempio, la disponibilità delle istituzioni di garanzia, o potrebbe abusare di un nuovo potere di approvazione a data fissa di disegni di legge (art.72).

Ma le modifiche preoccupano anche senza l’italicum: le costituzioni moderne (dal 1789 in poi) affermano diritti e delimitano poteri (art.16 Dichiarazione del 1789), in sostanza formando un vincolo di contenuti al legislatore e un vincolo procedurale alle istituzioni. Ebbene, la “nuova” carta si limita a nominare alcune tutele di cui i sostenitori si vantano (statuto delle opposizioni, limiti al ddl a scadenza fissa, modifiche agli statuti regionali speciali, disciplina del referendum propositivo, ecc.) lasciandole alla buona volontà delle future maggioranze, ma con evidenti rischi. Ad esempio, quanto potrà esser garantista uno statuto delle opposizioni (art. 64) approvato dalla maggioranza governativa? E quando mai le regioni a statuto speciale consentiranno una riduzione di poteri (disposizioni transitorie, art.13)? Inoltre il nuovo titolo V introduce riparti e definizioni di competenze ancor più contraddittorie.

Poi è importante capire che la trasformazione del Senato ci lascia un’istituzione quasi irrilevante nell’elezione degli organismi di garanzia, non rappresentativa di alcunché e con poteri consultivi eludibili anche quando saranno scelte decisive per le autonomie locali (si pensi solo alla clausola di salvaguardia, art.117, IV comma, con cui la Camera potrà accentrare le poche competenze esclusive lasciate alle regioni anche contro il parere del Senato, non essendo fra le competenze bicamerali del famigerato art.70).

Avvocati e magistrati dovranno confrontarsi con un ordinamento in cui la inviolabilità dei diritti fondamentali e la tutela giudiziale si faranno più incerte, in cui la supremazia della Costituzione sarà ancora più opaca. Il tutto, come sappiamo, in favore di procedure e istituzioni sovranazionali ancor più deficitarie sul piano della rappresentatività e senza efficienti strumenti e vincoli per perseguire finalità solidaristiche o egualitarie, a favore della concorrenza senza limiti e delle speculazioni finanziarie.

©2024 Sinistra Sindacale Cgil. Tutti i diritti riservati. Realizzazione: mirko bozzato

Search