Tutela della salute: la coscienza sporca dei padroni - di Gabriella Del Rosso

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Diceva un illustre giurista che affidare la tutela della sicurezza sul lavoro al padrone è come affidare la cura di un giardino alla capra. Grande è la preoccupazione diffusa nel mondo imprenditoriale per le conseguenze che le misure anti contagio da coronavirus producono nell’ambito aziendale; addirittura c’è stato chi ha rivendicato una moratoria generale per gli infortuni causati dal contagio, come se questo fosse un evento nel quale la responsabilità datoriale debba essere esclusa a priori, perché non sarebbe possibile determinare il luogo e la causa del contagio. Esiste la tutela Inail, e tanto dovrebbe bastare a tenere indenne l’azienda da qualsiasi responsabilità penale e civile.

Ovviamente nessuna parte datoriale dichiara espressamente che non farà tutto il possibile per evitare il contagio (ci mancherebbe), ma il rischio zero non può esistere (e infatti non esiste, questo è pacifico, per qualsiasi tipologia di infortunio o malattia professionale, data la grande variabilità delle occasioni, ed è per questo che comunque esiste l’assicurazione obbligatoria all’Inail). Dunque perché far gravare sul padrone la responsabilità in caso di inadempimento delle complesse e costose misure di contenimento del contagio? La risposta è immediata: perché la tutela della salute, anche e soprattutto nei luoghi di lavoro è un principio che si basa su norme costituzionali: sugli articoli 4 (diritto al lavoro) e 32 (diritto alla salute) che costituiscono un limite alla libertà di impresa che, a norma dell’art.41, “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.

Le migliaia di morti a seguito di infortunio e malattia professionale, di cui abbiamo notizia ogni anno, sono la lampante dimostrazione di quanto tali norme primarie siano violate o colpevolmente disattese. Non a caso la Cgil ha posto fra i propri obbiettivi primari quello di contrastare e combattere le responsabilità imprenditoriali, e di rafforzare le azioni preventive e punitive da parte degli organi ispettivi e giudiziari.

Ma i padroni hanno la coscienza sporca, e oggi più che mai, data la rilevanza sociale della pandemia, temono la messa in discussione della loro “sacrosanta” libertà di azione. La loro preoccupazione è fondata, non solo perché una condanna penale per avere eluso le misure anti contagio farebbe sicuramente scalpore sui social e sui media, ma anche perché l’esposizione a condanne risarcitorie per la parte di danno non coperta dall’assicurazione Inail (cosiddetto danno differenziale) diviene assai probabile, data anche la complessità delle misure da adottare, rese tuttavia necessarie dalla pericolosità individuale e sociale del contagio.

Peraltro vi sono anche risvolti sull’esecuzione del contratto individuale di lavoro che non vanno sottovalutati: che succede se un lavoratore o un gruppo di lavoratori si rifiuta di andare al lavoro perché le misure anti contagio non sono state attuate o sono insufficienti? Già in alcune realtà produttive i lavoratori sono scesi in sciopero per questi motivi. Ma l’astensione dal lavoro si può tecnicamente ricondurre allo sciopero (con conseguente perdita della retribuzione), oppure è prefigurabile un inadempimento che rende legittimo il rifiuto della prestazione lavorativa (con la conservazione dell’obbligo retributivo in capo all’azienda)?

L’articolo 2087 del Codice Civile stabilisce che “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro”. L’art.1460 dello stesso Codice prevede che nei contratti a prestazioni corrispettive (quale è il contratto di lavoro) ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la propria obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria.

Il rifiuto della prestazione deve, ovviamente, essere proporzionato all’inadempimento, e il lavoratore deve essere in buona fede, perché l’art.1460 si pone come eccezione alla regola, ma difficilmente tale condizione potrà mancare nel caso di elusione delle norme anticontagio, e pertanto il lavoratore o i lavoratori con azione collettiva potranno legittimamente astenersi dal lavoro, eventualmente previa una diffida ad adempiere indirizzata all’azienda, senza incorrere in sanzioni economiche o disciplinari che, ove applicate, potranno essere impugnate in sede giudiziale anche in via d’urgenza.

Si tratta dunque di un’astensione dal lavoro giustificata sia dal punto di vista individuale che collettivo (la diffusione del contagio riguarda tutta la collettività), e non rientra nel diritto di sciopero (art.40 Cost.) ma nella difesa individuale plurima, a fronte della violazione od omissione delle norme poste a prevenzione del contagio in azienda.

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